(massima n. 1)
È inammissibile il conflitto negativo di giurisdizione sollevato d'ufficio dal giudice oltre il termine stabilito alla L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3 e cioè successivamente alla "prima udienza fissata per la trattazione del merito", che costituisce la barriera temporale stabilita dal legislatore al fine di evitare che la questione di giurisdizione si trascini oltre la soglia di ingresso del giudizio, in ordine alla quale non può assumere nemmeno rilievo un'eventuale richiesta degli appellanti, non potendo essa influire, ampliandone i limiti, sull'esercizio di un potere officioso. Ai fini della relativa ammissibilità, il conflitto non deve essere pertanto sollevato successivamente alla soglia costituita dal "primo contatto" tra il giudice e le parti, che ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a. si ha al momento della "prima udienza", tale riferimento dovendo essere inteso nel senso che il limite temporale oltre cui quel giudice non può sollevare il conflitto suddetto è costituito dall'udienza di discussione, che, fissata ai sensi dell'art. 71 c.p.a., dà luogo alla reale trattazione e decisione della causa.