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Articolo 74 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Sentenze in forma semplificata

Dispositivo dell'art. 74 Codice del processo amministrativo

1. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

Spiegazione dell'art. 74 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare le sentenze in forma semplificata.
In particolare, si prevede che tale tipologia di provvedimento – nell’ottica della massima celerità del processo amministrativo – possa essere adottata nei seguenti casi:
1) manifesta fondatezza del ricorso;
2) manifesta irricevibilità del ricorso;
3) inammissibilità del ricorso;
4) improcedibilità del ricorso;
5) infondatezza del ricorso.

Va chiarito che, nel caso in cui la sentenza sia emessa in forma semplificata, la valutazione della questione controversa non è “sbrigativa” o più superficiale in quanto la semplificazione riguarda solo la tecnica di redazione della sentenza, che non deve dilungarsi nella ricostruzione dei fatti e dei motivi di ricorso formulati dalle parti. Il legislatore specifica, infatti, che la motivazione della stessa può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

Massime relative all'art. 74 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 15/2018

È sempre possibile, in linea di principio, riconoscere al Giudice d'appello il potere di sindacare il contenuto della motivazione dell'impugnata sentenza, affinché si possa riqualificare il dispositivo delle sentenze in rito ex art. 35, co. 1, c.p.a., ove s'accerti la patologica eversione del Giudice di prime cure dall'obbligo della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) o dall'obbligo di motivazione (artt. 74 e 88 c.p.a.) - trattandosi, com'è noto, di vicende che si impongono sulla struttura inderogabile ed essenziale della sentenza, rispetto all'oggetto del processo -, a condizione, però, che tal patologia, foss'anche per evidenti errori sui fatti di causa tali da alterare la stessa possibilità di difesa delle parti, investa il complesso della motivazione stessa e non una sola sua parte (invece emendabile nei modi ordinari) o, peggio, il punto di diritto affermato (specie se questo, al di là della precisione semantica o d'una buona forma espositiva, sia fedele agli indirizzi consolidati o prevalenti della giurisprudenza di questo Consiglio). Dette ultime ipotesi costituiscono, alle condizioni testé evidenziate, tanto una lesione dei diritti della difesa sostanziale delle parti nel grado di riferimento, quanto una vicenda di nullità della sentenza ed implicano, per forza di cose, l'annullamento con rinvio ex art. 105, co. 1, c.p.a. (enuncia i principi di diritto e rimette la causa alla Sezione remittente per la decisione definitiva del ricorso). La forma semplificata di una sentenza di cui all'art. 74 del D.Lgs. n.104/2010 non esime il Giudicante dall'obbligo della motivazione, la quale semmai può esser sintetizzata con riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

Cons. Stato n. 4736/2018

Nel processo amministrativo la nozione di controinteressato al ricorso si fonda sulla simultanea sussistenza di due necessari elementi: quello formale, rappresentato dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne alla parte ricorrente l'agevole individuazione; e quello sostanziale, derivante dall'esistenza in capo a tale soggetto di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l'azione impugnatoria, e cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente - messa in forse dal ricorso avversario - fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa.

Cons. Stato n. 2405/2018

Ai fini della validità della sentenza in forma semplificata è necessario che il Collegio, oltre alla previa verifica della regolarità del contraddittorio e della completezza dell'istruttoria, abbia puntualmente informato le parti costituite - e presenti all'udienza in camera di consiglio - della possibilità di adottare un tale tipo di pronuncia. Tale informazione, che non è finalizzata alla previa acquisizione del consenso delle parti (non richiesto dalla legge), bensì a consentire alle parti l'esercizio completo ed esauriente del proprio diritto di difesa nel caso concreto, deve essere riferita specificamente alla singola controversia e non può pertanto essere considerata validamente sostituita dall'avvertimento eventualmente fatto in sede di preliminari d'udienza per tutte le istanze cautelari da chiamare nella camera di consiglio, in quanto siffatto modus procedendi frustrerebbe la specifica funzione di garanzia del diritto di difesa immanente alla prescrizione normativa dell'audizione delle parti sul punto. Infatti, nell'udienza in camera di consiglio è essenziale l'apporto delle parti che deve poter essere dato nella pienezza degli elementi conoscitivi riferiti anche alle tesi avversarie, e potendosi dunque solo in tale momento processuale (re cognita) acquisire un parere delle parti, seppure non vincolante per l'organo giudicante. Ne consegue che del tutto superflua e non significativa è la mera comunicazione effettuata indistintamente per tutte le cause chiamate all'udienza cautelare e concernente la possibilità di una decisione nel merito della controversia, risolvendosi simile comunicazione in un mero richiamo astratto del dato normativo, mentre il contraddittorio va instaurato sul punto in esame nell'ambito di ogni singola controversia, onde consentire una valutazione in concreto della ricorrenza, o meno, dei presupposti cui le norme sopra richiamate subordinano il ricorso alla decisione semplificata.

Cons. Stato n. 1981/2018

La proposizione di un intervento ad opponendum da parte del controinteressato pretermesso non può spiegare alcuna efficacia sanante nel caso in cui essa avvenga dopo la scadenza del termine di notificazione dell'impugnativa che sia stata totalmente omessa nei suoi confronti.

Cons. Stato n. 4244/2010

Presupposti della sentenza in forma semplificata sono la completezza del contraddittorio (cioè la rituale notifica del ricorso e il rispetto del termine per la discussione sull'istanza incidentale), la completezza dell'istruttoria, l'avviso alle parti, ma l'esigenza e l'opportunità della sollecita decisione nel merito di una causa è da intendersi rimessa al prudente apprezzamento del giudice e non alla volontà delle parti, alle quali è stato riconosciuto il diritto di essere avvertite dell'intenzione del giudice (di decidere immediatamente nel merito la causa) al fine precipuo di non esaurire le loro difese sul piano della misura cautelare incidentalmente richiesta e di sviluppare pertanto le proprie argomentazione difensive anche nel merito; di conseguenza, la censura proposta contro la sentenza di primo grado, con cui si denuncia la carenza dei presupposti per la pronuncia in forma semplificata all'esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell'incidente cautelare, oltre ad essere inammissibile se le parti, espressamente informate dell'intenzione del collegio giudicate di definire immediatamente nel merito la causa, nulla hanno obiettato, è anche infondata nel merito, atteso che la doglianza si sostanzia in una censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata che non rileva nel giudizio di appello, giacché l'effetto devolutivo di quest'ultimo consente al giudice di appello di provvedere sulle domande, eventualmente integrando la motivazione mancante.

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