(massima n. 1)
Nel processo amministrativo la fase cautelare č autonoma e distinta rispetto al giudizio di impugnazione e non č idonea ad esplicare effetti sul rapporto processuale principale; deve quindi escludersi che la fissazione della camera di consiglio per la discussione della richiesta di sospensiva, e la relativa decisione, possano consumare la domanda di fissazione d'udienza presentata per la discussione della causa nel merito; d'altra parte, fin quando l'istanza di fissazione di udienza non abbia consumato i suoi effetti, non comporta perenzione del ricorso la mancata effettuazione di atti, ancorché protrattasi per oltre due anni.