(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., va disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, ove a cura dell'ufficio di segreteria la fissazione dell'udienza non sia stata comunicata al ricorrente e alle parti costituite, ai sensi dell'art. 71, comma 5, dello stesso c.p.a., almeno sessanta giorni prima della data fissata.