(massima n. 1)
La fissazione dell'udienza di merito con sollecitudine ai sensi dell'art. 71 C.P.A. non esclude l'applicabilità dell'art. 46 C.P.A. anche nell'ipotesi in cui la parte abbia depositato la memoria di costituzione oltre il termine previsto dall'art. 73 C.P.A. La facoltà concessa alle parti dall'art. 46, I c., del C.P.A., di costituirsi nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso deve infatti (incidendo direttamente sul diritto di prima difesa) ritenersi prevalente rispetto alle ragioni (garanzia della pienezza del contraddittorio e dell'ordinato svolgimento del giudizio) sottese alla fissazione del termine di trenta giorni liberi prima della udienza stabilito dall'art. 73, I c., del C.P.A. per la produzione di memorie, a nulla valendo la celerità di fissazione della udienza di merito, perché essa non può mai incidere su detto diritto di difesa.