La norma in esame si occupa di disciplinare gli
effetti dell’istanza di prelievo, cioè dell’istanza
ex art.
71co. 2. con cui si segnala la
particolare urgenza del ricorso.
Ebbene, il
legislatore dispone che, nel caso sia presentata un’istanza di questo genere, il giudice
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accerta la completezza del contraddittorio;
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accerta la completezza dell'istruttoria;
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sente sul punto le parti costituite;
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possa definire il giudizio, in camera di consiglio, con sentenza in forma semplificata.
Va segnalato che l’istanza di prelievo costituisce una
condizione di proponibilità per il ricorso volto a ottenere l’indennizzo da irragionevole durata del processo ai sensi della Legge c.d. Pinto (L. n. 208/2015).