(massima n. 1)
In caso di presentazione di una istanza di transazione per danni da emotrasfusione, bisogna mantenere distinti due profili: da un lato, l'adesione o meno dell'Amministrazione alla transazione sulla quale non sussiste alcun obbligo giuridico, dall'altro, la risposta che l'Amministrazione, invece, č tenuta a dare a seguito di un procedimento avviato dalla parte in capo alla quale sussiste un interesse legittimo al rispetto del procedimento amministrativo. Le ipotesi di annullamento con rinvio della sentenza di primo grado hanno carattere tassativo. Tra tali casi di certo non rientra la erronea dichiarazione di irricevibilitą, inammissibilitą o improcedibilitą del ricorso di primo grado, né la mancanza totale di pronuncia da parte del primo giudice su una delle domande del ricorrente. In materia di danni da emotrasfusione, il rifiuto opposto dalla Pubblica Amministrazione all'istanza di transazione del danneggiato non incide sul diritto soggettivo al risarcimento, ma sull'interesse all'osservanza della normativa secondaria concernente la procedura transattiva. Tale principio vale anche quando, di fronte all'inerzia dell'amministrazione relativa all'istanza presentata, si fa valere una situazione che si configura quale interesse legittimo alla corretta conclusione della procedura, con la conseguente possibilitą di esperire anche l'azione prevista dagli artt. 31 e 117 D.Lgs 104/2010.