Cons. Stato n. 2238/2017
L'art. 181 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), in tema di frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero, ammette la libera circolazione sul territorio nazionale (diversamente da quelli indifferenziati), esprimendo altresì il proprio favor per il principio di prossimità agli impianti di recupero (funzionale alla riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla movimentazione dei rifiuti) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 2115/2017).
Cass. pen. n. 20154/2016
In materia ambientale, integra il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, previsto dall'art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la produzione di "compost" nel quale sia superata la soglia d'accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio ovvero siano presenti sostanze pericolose non previste nemmeno nell'elencazione delle delibere regionali in materia, in quanto in tal caso è applicabile la disciplina in materia di recupero dei rifiuti prevista dagli artt. 181 e ss. del citato D.Lgs. e non quella in materia di fertilizzanti, prevista dal D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217. (Dichiara inammissibile, Trib. Arezzo, 6 luglio 2012).
Cass. pen. n. 41075/2015
La cessazione della qualifica di rifiuto di un materiale, anche a seguito dell'abrogazione dell'art. 181-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 e dell'introduzione dell'art. 184-ter del medesimo D.Lgs., ad opera, rispettivamente, degli artt. 39 e 12 del D.Lgs. n. 205 dei 2010, presuppone necessariamente una pregressa attività di recupero dello stesso. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la decisione impugnata che aveva escluso la qualifica di rifiuto speciale pericoloso con riferimento al "pastello di piombo", in mancanza di accertamenti sulla sottoposizione del prodotto ad una operazione di recupero secondo i parametri previsti dalla specifica normativa in vigore, rappresentata dal D.M. n. 161 del 2002). (Conf. n. 41076 del 2015, non mass.). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Cagliari, 17 febbraio 2015).
Cass. pen. n. 32732/2012
Integra il reato di cui all'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), il fatto di chi conferisce a terzi come "materie prime secondarie" rifiuti, consistenti in materiali ferrosi, non ritirati, sin dall'inizio, come materia prima secondaria, pur avendone le caratteristiche in base all'art. 181, comma 13, nella formulazione anteriore al D.Lgs. n. 4/2008, a nulla rilevando che il materiale sia stato venduto senza compiere su di esso alcuna attività di trasformazione.
Cass. pen. n. 25206/2012
I materiali inerti di composizione eterogenea (nella specie, un miscuglio di cotto, cemento e calcestruzzo), sottoposti a procedimento di macinatura e non destinati ad attività di recupero, non sono assoggettati alla disciplina delle materie prime secondarie, ma costituiscono veri e propri rifiuti. (Annulla in parte con rinvio, Trib. Padova, 24 maggio 2011).
Cass. pen. n. 25203/2012
Gli imballaggi in plastica sottoposti ad apposito procedimento di triturazione, non sono assoggettati alla disciplina delle materie prime secondarie o dei sottoprodotti, ma costituiscono rifiuti. (Rigetta, Trib. Nicosia, 18 gennaio 2010).
Cass. pen. n. 5045/2012
Rammendante derivante dal trattamento dei rifiuti, non conforme ai parametri previsti dall'allegato 2 del D.Lgs. n. 217 del 2006, per carenze nel trattamento o per non corrispondenza della composizione dei rifiuti alle prescrizioni in materia, perde la sua natura originaria e pertanto rientra nell'applicazione delle norme in materia di recupero dei rifiuti prevista dall'art. 181 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) e non in quella in materia di fertilizzanti di cui al D.Lgs. n. 217 del 2006.
Cass. pen. n. 42394/2011
I residui di scaglie argentifere umide, provenienti dai rifiuti liquidi di fissaggio radiografici delle strutture ospedaliere, sono qualificabili come rifiuti pericolosi. (In motivazione la Corte ha precisato che anche dopo il processo di elettrolisi, la lastra e l'argento ivi adesso sono ancora bagnate dal liquido esausto della sostanza di fissaggio, ovvero dai nitrati d'argento, liquidi costituenti rifiuti pericolosi in base ai codici CER 9.1.4*, 9.1.1* e 10.7.00). (Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 3 dicembre 2010).
Corte cost. n. 249/2009
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 181, commi da 7 a 11, 214, commi 3, 5 e 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per ritenuta violazione degli artt. 3, 97 e 111 Cost., concernenti la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in quanto i parametri evocati non riguardano il riparto delle competenze, e comunque non sono forniti argomenti a sostegno della incidenza della pretesa violazione degli stessi sulle sfere di attribuzione regionali. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui stabilisce che le agevolazioni per le imprese che intendano modificare i propri cicli produttivi, per ridurre la quantità o la pericolosità dei rifiuti prodotti, ovvero per favorire il recupero di materiali, siano erogate sulla base di modalità, tempi e procedure fissati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze e della salute. La disposizione, in senso satisfattivo delle pretese avanzate, è stata sostituita dall'art. 2, comma 18, del D.Lgs. n. 4 del 2008, che ha determinato l'abrogazione della disposizione censurata e, quindi, della previsione delle agevolazioni alle imprese che intendano modificare i propri cicli produttivi, per ridurre la quantità o la pericolosità dei rifiuti prodotti, ovvero per favorire il recupero di materiali. Inoltre, nel tempo di vigenza della disposizione impugnata, non risultano essere stati adottati provvedimenti di competenza esclusiva statale previsti dalla norma quali presupposti per l'erogazione delle agevolazioni gravanti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui agli artt. 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11, in combinato con l'art. 183, comma 1, lettera q), nonché in combinato con l'art. 183, comma 1 o con l'art. 214, commi 2, 3 e 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - norme che hanno ad oggetto la possibilità di disciplinare con accordi di programma i metodi di recupero dei rifiuti, nonché l'accesso alle cosiddette procedure semplificate (artt. 214, commi 2, 3 e 5) - sollevate per violazione della normativa comunitaria (e quindi con la legge delega). La violazione delle competenze regionali in materia di tutela del territorio, di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione è, infatti, prospettata con motivazioni generiche o assertive. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, commi da 5 a 12, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all'art. 117 Cost., perii carattere estremamente dettagliato delle procedure attraverso le quali perseguire il recupero dei rifiuti. La censura appare prima facie generica, in quanto la ricorrente non contesta la competenza statale a disciplinare la materia, ma solo l'eccessivo dettaglio della disciplina, senza però fornire alcun argomento a sostegno della pretesa lesione delle proprie sfere di competenza. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, e 214, commi 3 e 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, nel disciplinare la materia "rifiuti", si collocano in un contesto in cui si sovrappongono agli interessi regionali di tutela del territorio, nonché di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione, sconvolgendo l'assetto normativo ed amministrativo disegnato dalla legislazione regionale, che verrebbe in molte parti abrogata. Lo stesso vale per gli artt. 199, comma 5, nella parte in cui reca una disciplina dettagliata in merito ai piani di bonifica delle aree inquinate, 215, commi 3 e 6, e 216, commi da 3 a 7 e da 10 a 15, nella parte in cui dettano la disciplina di procedure semplificate in tema di auto smaltimento e di operazioni di recupero, censurati dalla Regione Calabria. In tutti questi casi l'asserita violazione dell'art. 117 Cost. viene motivata assumendo, in maniera del tutto apodittica, la lesione delle competenze costituzionali della Regione in materia di tutela dell'ambiente, tutela della salute e governo del territorio. Restano assorbite le istanze di sospensione delle disposizioni impugnate del D.Lgs. n. 152 del 2006 avendo la Corte deciso il merito dei ricorsi.
Corte cost. n. 225/2009
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intero D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché degli artt. 3, comma 2, 4, comma 1, lettera a), n. 3 e lettera b), 5, comma 1, lettere m), q) ed r), 7, 8, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 4 del 2006, 9, 22, 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 95, comma 5, 96, 101, comma 7, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 205, comma 2, 214, commi 3 e 5, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243, 244, 246, 252, 257, nonché degli allegati I e II alla parte seconda dello stesso decreto legislativo. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e), 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e), 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento agli artt. 5 e 76 Cost. per ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nell'esercizio di delega legislativa e asserita violazione della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata per incongruità del termine assegnatole per rendere il parere. Il termine concesso alla Conferenza per l’esame della bozza del decreto legislativo, pari a sedici giorni, pur breve, non può considerarsi incongruo, né tale da rendere impossibile alla Conferenza di dare il proprio contributo consultivo nel procedimento di formazione del decreto stesso.
Cass. pen. n. 39735/2009
Ben può essere disposto il sequestro probatorio di rottami ferrosi per accertare se si tratti di materia prima secondaria (per la cui qualificazione occorre dimostrare che siano state eseguite le procedure di recupero di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 152/2006) oppure di rifiuti.