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Articolo 181 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti

Dispositivo dell'art. 181 Codice dell'ambiente

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano modalità autorizzative semplificate nonché le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.

2. I regimi di responsabilità estesa del produttore adottano le misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza.

3. Ove necessario per ottemperare al comma 1 e per facilitare o migliorare il recupero, gli operatori e gli enti competenti adottano le misure necessarie, prima o durante il recupero, laddove tecnicamente possibile, per eliminare le sostanze pericolose, le miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista della loro gestione conformemente alla gerarchia dei rifiuti ed alla tutela della salute umana e dell'ambiente.

4. Al fine di rispettare le finalità del presente decreto e procedere verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le autorità competenti adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

  1. a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in termini di peso;
  2. b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso;
  3. c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per cento in peso;
  4. d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso;
  5. e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso.

5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero.

6. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

Massime relative all'art. 181 Codice dell'ambiente

Cons. Stato n. 2238/2017

L'art. 181 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), in tema di frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero, ammette la libera circolazione sul territorio nazionale (diversamente da quelli indifferenziati), esprimendo altresì il proprio favor per il principio di prossimità agli impianti di recupero (funzionale alla riduzione degli impatti ambientali derivanti dalla movimentazione dei rifiuti) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 2115/2017).

Cass. pen. n. 20154/2016

In materia ambientale, integra il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, previsto dall'art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la produzione di "compost" nel quale sia superata la soglia d'accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio ovvero siano presenti sostanze pericolose non previste nemmeno nell'elencazione delle delibere regionali in materia, in quanto in tal caso è applicabile la disciplina in materia di recupero dei rifiuti prevista dagli artt. 181 e ss. del citato D.Lgs. e non quella in materia di fertilizzanti, prevista dal D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217. (Dichiara inammissibile, Trib. Arezzo, 6 luglio 2012).

Cass. pen. n. 41075/2015

La cessazione della qualifica di rifiuto di un materiale, anche a seguito dell'abrogazione dell'art. 181-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 e dell'introduzione dell'art. 184-ter del medesimo D.Lgs., ad opera, rispettivamente, degli artt. 39 e 12 del D.Lgs. n. 205 dei 2010, presuppone necessariamente una pregressa attività di recupero dello stesso. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la decisione impugnata che aveva escluso la qualifica di rifiuto speciale pericoloso con riferimento al "pastello di piombo", in mancanza di accertamenti sulla sottoposizione del prodotto ad una operazione di recupero secondo i parametri previsti dalla specifica normativa in vigore, rappresentata dal D.M. n. 161 del 2002). (Conf. n. 41076 del 2015, non mass.). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Cagliari, 17 febbraio 2015).

Cass. pen. n. 32732/2012

Integra il reato di cui all'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), il fatto di chi conferisce a terzi come "materie prime secondarie" rifiuti, consistenti in materiali ferrosi, non ritirati, sin dall'inizio, come materia prima secondaria, pur avendone le caratteristiche in base all'art. 181, comma 13, nella formulazione anteriore al D.Lgs. n. 4/2008, a nulla rilevando che il materiale sia stato venduto senza compiere su di esso alcuna attività di trasformazione.

Cass. pen. n. 25206/2012

I materiali inerti di composizione eterogenea (nella specie, un miscuglio di cotto, cemento e calcestruzzo), sottoposti a procedimento di macinatura e non destinati ad attività di recupero, non sono assoggettati alla disciplina delle materie prime secondarie, ma costituiscono veri e propri rifiuti. (Annulla in parte con rinvio, Trib. Padova, 24 maggio 2011).

Cass. pen. n. 25203/2012

Gli imballaggi in plastica sottoposti ad apposito procedimento di triturazione, non sono assoggettati alla disciplina delle materie prime secondarie o dei sottoprodotti, ma costituiscono rifiuti. (Rigetta, Trib. Nicosia, 18 gennaio 2010).

Cass. pen. n. 5045/2012

Rammendante derivante dal trattamento dei rifiuti, non conforme ai parametri previsti dall'allegato 2 del D.Lgs. n. 217 del 2006, per carenze nel trattamento o per non corrispondenza della composizione dei rifiuti alle prescrizioni in materia, perde la sua natura originaria e pertanto rientra nell'applicazione delle norme in materia di recupero dei rifiuti prevista dall'art. 181 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) e non in quella in materia di fertilizzanti di cui al D.Lgs. n. 217 del 2006.

Cass. pen. n. 42394/2011

I residui di scaglie argentifere umide, provenienti dai rifiuti liquidi di fissaggio radiografici delle strutture ospedaliere, sono qualificabili come rifiuti pericolosi. (In motivazione la Corte ha precisato che anche dopo il processo di elettrolisi, la lastra e l'argento ivi adesso sono ancora bagnate dal liquido esausto della sostanza di fissaggio, ovvero dai nitrati d'argento, liquidi costituenti rifiuti pericolosi in base ai codici CER 9.1.4*, 9.1.1* e 10.7.00). (Annulla in parte senza rinvio, App. Milano, 3 dicembre 2010).

Corte cost. n. 249/2009

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 181, commi da 7 a 11, 214, commi 3, 5 e 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per ritenuta violazione degli artt. 3, 97 e 111 Cost., concernenti la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in quanto i parametri evocati non riguardano il riparto delle competenze, e comunque non sono forniti argomenti a sostegno della incidenza della pretesa violazione degli stessi sulle sfere di attribuzione regionali. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui stabilisce che le agevolazioni per le imprese che intendano modificare i propri cicli produttivi, per ridurre la quantità o la pericolosità dei rifiuti prodotti, ovvero per favorire il recupero di materiali, siano erogate sulla base di modalità, tempi e procedure fissati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e delle finanze e della salute. La disposizione, in senso satisfattivo delle pretese avanzate, è stata sostituita dall'art. 2, comma 18, del D.Lgs. n. 4 del 2008, che ha determinato l'abrogazione della disposizione censurata e, quindi, della previsione delle agevolazioni alle imprese che intendano modificare i propri cicli produttivi, per ridurre la quantità o la pericolosità dei rifiuti prodotti, ovvero per favorire il recupero di materiali. Inoltre, nel tempo di vigenza della disposizione impugnata, non risultano essere stati adottati provvedimenti di competenza esclusiva statale previsti dalla norma quali presupposti per l'erogazione delle agevolazioni gravanti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui agli artt. 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 181, commi 7, 8, 9, 10 e 11, in combinato con l'art. 183, comma 1, lettera q), nonché in combinato con l'art. 183, comma 1 o con l'art. 214, commi 2, 3 e 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - norme che hanno ad oggetto la possibilità di disciplinare con accordi di programma i metodi di recupero dei rifiuti, nonché l'accesso alle cosiddette procedure semplificate (artt. 214, commi 2, 3 e 5) - sollevate per violazione della normativa comunitaria (e quindi con la legge delega). La violazione delle competenze regionali in materia di tutela del territorio, di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione è, infatti, prospettata con motivazioni generiche o assertive. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, commi da 5 a 12, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in riferimento all'art. 117 Cost., perii carattere estremamente dettagliato delle procedure attraverso le quali perseguire il recupero dei rifiuti. La censura appare prima facie generica, in quanto la ricorrente non contesta la competenza statale a disciplinare la materia, ma solo l'eccessivo dettaglio della disciplina, senza però fornire alcun argomento a sostegno della pretesa lesione delle proprie sfere di competenza. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, e 214, commi 3 e 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, nel disciplinare la materia "rifiuti", si collocano in un contesto in cui si sovrappongono agli interessi regionali di tutela del territorio, nonché di tutela igienico-sanitaria e di sicurezza della popolazione, sconvolgendo l'assetto normativo ed amministrativo disegnato dalla legislazione regionale, che verrebbe in molte parti abrogata. Lo stesso vale per gli artt. 199, comma 5, nella parte in cui reca una disciplina dettagliata in merito ai piani di bonifica delle aree inquinate, 215, commi 3 e 6, e 216, commi da 3 a 7 e da 10 a 15, nella parte in cui dettano la disciplina di procedure semplificate in tema di auto smaltimento e di operazioni di recupero, censurati dalla Regione Calabria. In tutti questi casi l'asserita violazione dell'art. 117 Cost. viene motivata assumendo, in maniera del tutto apodittica, la lesione delle competenze costituzionali della Regione in materia di tutela dell'ambiente, tutela della salute e governo del territorio. Restano assorbite le istanze di sospensione delle disposizioni impugnate del D.Lgs. n. 152 del 2006 avendo la Corte deciso il merito dei ricorsi.

Corte cost. n. 225/2009

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'intero D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché degli artt. 3, comma 2, 4, comma 1, lettera a), n. 3 e lettera b), 5, comma 1, lettere m), q) ed r), 7, 8, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 4 del 2006, 9, 22, 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, 59, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 91, comma 1, lettera d), 95, comma 5, 96, 101, comma 7, 113, 114, 116, 117, 121, 124, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 195, comma 1, 202, comma 6, 205, comma 2, 214, commi 3 e 5, 240, comma 1, lettere b), c) e g), 242, 243, 244, 246, 252, 257, nonché degli allegati I e II alla parte seconda dello stesso decreto legislativo. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e), 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e), 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento agli artt. 5 e 76 Cost. per ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nell'esercizio di delega legislativa e asserita violazione della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata per incongruità del termine assegnatole per rendere il parere. Il termine concesso alla Conferenza per l’esame della bozza del decreto legislativo, pari a sedici giorni, pur breve, non può considerarsi incongruo, né tale da rendere impossibile alla Conferenza di dare il proprio contributo consultivo nel procedimento di formazione del decreto stesso.

Cass. pen. n. 39735/2009

Ben può essere disposto il sequestro probatorio di rottami ferrosi per accertare se si tratti di materia prima secondaria (per la cui qualificazione occorre dimostrare che siano state eseguite le procedure di recupero di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 152/2006) oppure di rifiuti.

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