(massima n. 1)
L'amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita su una istanza diretta a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela (che costituisce una manifestazione tipica della discrezionalitā amministrativa, di cui č titolare in via esclusiva l'amministrazione per la tutela dell'interesse pubblico) e che il potere di autotutela č incoercibile dall'esterno attraverso l'istituto del silenzio-inadempimento ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. n. 104/2010.