(massima n. 1)
Il ricorso avverso il silenzio della P.A., previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 104 del 2010, quale strumento processuale di tutela contro l'inerzia della stessa P.A., non fonda bensė presuppone la giurisdizione del giudice amministrativo sulla pretesa sostanziale alla quale si riferisce la dedotta inerzia, non determinando una ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva di detto giudice, per cui č alla natura di tale pretesa che occorre avere riguardo ai fini del riparto della giurisdizione. Pertanto, nel caso in cui la posizione fatta valere dai ricorrenti che agiscono per l'annullamento di un silenzio-rifiuto rientri nel novero dei diritti soggettivi (nella specie, si trattava del diritto soggettivo all'assunzione), senza alcun intervento della P.A. dotato di margini di discrezionalitā, la controversia rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario.