Cons. Stato n. 1917/2019
Nell'ipotesi di controversie riguardanti pubblici dipendenti, aventi ad oggetto atti produttivi di effetti non limitati all'ambito territoriale di una Regione, il criterio speciale del foro della sede di servizio degli stessi prevale rispetto a quello generale della sede dell'autorità amministrativa emanante.
Cons. Stato n. 3548/2018
La tutela garantita ai disabili dalla Legge n. 104/1992 si estende anche alla previsione, di cui all'art. 13, comma 3, della medesima, secondo cui gli enti locali sono obbligati a fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali.
Corte cost. n. 92/2016
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111 della Costituzione, dell'art. 13, comma 4-bis, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 160, nella parte in cui, «secondo l'interpretazione assunta dal diritto vivente, attrae alla competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento, anche nel caso di connessione fra atto principale e atti consequenziali, fatta solamente eccezione per l'impugnazione di atti normativi o generali».
Cons. Stato n. 29/2014
Poiché, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, l'informativa antimafia esplica effetti ultraregionali, deve ritenersi che competente a conoscere dell'impugnazione della stessa è il T.A.R. del luogo ove ha sede la Prefettura che ha adottato l'atto; detto T.A.R. rimane competente anche in caso di contestuale impugnazione sia dell'informativa che degli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante. Si realizza, infatti, in tal caso, una particolare forma di connessione per accessorietà in base alla quale, ai fini della determinazione del giudice competente, la causa principale (avente ad oggetto l'informativa prefettizia) attrae a sé quella accessoria (avente ad oggetto gli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante), senza che a ciò siano di ostacolo le norme sulla competenza funzionale.
Cons. Stato n. 17/2014
Nel caso di contestuale impugnativa di una informativa prefettizia interdittiva e dei conseguenti atti applicativi adottati dalla stazione appaltante, il giudice competente deve essere individuato nel T.A.R. nella cui circoscrizione si trova la Prefettura che ha adottato l'informativa (alla stregua del principio nella specie, essendo state le informative antimafia interdittive emesse dalla Prefettura di Roma, è stata dichiarata, in accoglimento del ricorso ed in riforma dell'ordinanza impugnata, la competenza del T.A.R. del Lazio).
Cons. Stato n. 1977/2014
Va rimessa all'Adunanza plenaria, anche alla luce del nuovo sistema normativo, introdotto dal D.L.vo 6 settembre 2011 n. 159 e nel silenzio del codice del processo sulla disciplina della connessione tra ricorsi, la questione relativa al dubbio se la contestuale impugnazione dell'informativa antimafia (la cui immediata e autonoma lesività appare innegabile), e del conseguente atto applicativo da parte della Stazione appaltante ponga o meno un problema di connessione, dovendo essere applicato, in relazione alla prima, il criterio della sede, di cui al primo periodo dell'art. 13 comma 1 Cod. proc. amm., e se, nella ritenuta ipotesi della connessione per accessorietà, ai sensi del combinato disposto dell'art. 39 e 31 stesso codice, tra i ricorsi contro i due atti, debba comunque darsi incondizionata prevalenza, anche alla stregua di un principio costituzionale di ragionevolezza e alla luce dei principi del diritto europeo, al criterio della competenza funzionale, di cui all'art. 14 comma 3 e dell'art. 119 comma 1 lett. a) Cod. proc. amm. sull'atto di revoca adottato dall'Amministrazione.
Cons. Stato n. 11/2013
Sussiste la competenza del Tar Lazio, sede di Roma, nel caso di ricorso avverso l'inclusione di un Comune nell'elenco degli enti inadempienti al patto di stabilità e quindi da sanzionare ex art. 7 d.lgs. 149/2011 con la riduzione dei trasferimenti di risorse statali, in quanto le ricadute, pur estremamente rilevanti, che tali atti hanno nei confronti del Comune non esauriscono gli "effetti diretti" che essi producono, ai fini della determinazione della competenza territoriale ex art. 13 c. 1 c.p.a.
Cons. Stato n. 4/2013
In tema di competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo, il criterio principale è quello della sede dell'autorità che ha adottato l'atto impugnato e tale criterio è sostituito da quello inerente agli effetti "diretti" dell'atto qualora essi si esplichino in luogo compreso nella circoscrizione territoriale di uno specifico Tribunale amministrativo regionale. Tale regola iuris è stata ribadita e rafforzata dallo jus superveniens di cui al comma 4 bis dell'art. 13 c.p.a. - introdotto dall'art. 1, lett. a) d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, entrato in vigore il 3 ottobre 2012. Tale sopravvenienza normativa, pur non applicabile ai processi instaurati prima della sua entrata in vigore in forza del generale principio di irretroattività cristallizzato dall'art.11, delle disposizioni del codice civile sulla legge in generale, si risolve nell'esplicitazione della ricordata regola, già desumibile dal testo previgente, alla stregua del quale il criterio della sede dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato è sostituito da quello dell'efficacia spaziale qualora questa si produca in un solo ambito territoriale regionale.
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Ai fini della competenza territoriale vanno considerati solo gli effetti diretti e immediati dell'atto mentre non assumono rilievo gli effetti mediati e indiretti eventualmente derivanti dalla connessione con atti non oggetto di specifico gravame, al pari dell'efficacia eventualmente ultraregionale degli atti impugnati.
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L'informativa prefettizia tipica non costituisce atto a portata generale né ha efficacia sull'intero territorio nazionale ma opera in seno al singolo rapporto cui attiene e, pertanto, sortisce i suoi effetti "diretti" nell'esclusivo ambito della circoscrizione territoriale ove quest'ultimo è costituito e si svolge. Ne deriva che sussiste la competenza del T.A.R. per la Sicilia per i ricorsi proposti avverso una informativa tipica emessa dalla Prefettura di Cagliari congiuntamente agli atti applicativi adottati da amministrazioni e società pubbliche operanti nell'ambito territoriale della Regione Sicilia.
Cons. Stato n. 37/2012
L'art. 13, comma 2, c.p.a., che prevede tra l'altro il criterio del "foro speciale del pubblico impiego" o della sede di servizio tra quelli individuati per fissare la competenza territoriale inderogabile, non può essere interpretato alla lettera nel senso che tale criterio speciale si applichi ogni volta che una delle parti in causa sia un pubblico dipendente, quali che siano la materia e l'oggetto della controversia. Infatti, la disposizione si riferisce specificamente (e restrittivamente) alle controversie in materia di pubblico impiego, ossia a quelle tra l'impiegato e l'amministrazione (intesa quale datore di lavoro) e che abbiano per oggetto pretese (diritti o interessi) inerenti al rapporto di lavoro, sempre a condizione che si tratti di rapporto lavorativo conservato alla giurisdizione del giudice amministrativo dopo la riforma del d.lgs. n. 80/1998. Tale criterio non è applicabile alla controversia relativa alla legittima composizione del collegio cui spetta designare un giudice della Corte Costituzionale, la quale non è riducibile nei termini di una vertenza fra dipendente e datore di lavoro per una questione relativa al rapporto d'impiego.
Cons. Stato n. 34/2012
Ai sensi dell'art. 13 c.p.a., in tema di competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo - anche successivamente alle modifiche intervenute con il d.lgs. 14 settembre 2012 n. 160 - il criterio principale è quello della sede dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato e che tale criterio è sostituito da quello inerente gli effetti "diretti" dell'atto, qualora essi si esplichino in luogo compreso in un diversa circoscrizione territoriale di Tribunale amministrativo regionale.
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L'informativa antimafia atipica integra atto endoprocedimentale non dotato di efficacia immediatamente lesiva e, pertanto, neppure di effetti "diretti". Ne consegue che, la competenza dei Tar, anche in ordine all'impugnativa dell'informativa, si radica in funzione del provvedimento lesivo finale (fattispecie concernente diniego di subappalto a seguito di emissione di informativa prefettizia atipica).
Cons. Stato n. 33/2012
In tema di competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo (ex art. 13 c.p.a.), il criterio principale è quello della sede dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato e tale criterio è sostituito da quello inerente gli effetti "diretti" dell'atto, qualora essi si esplichino in luogo compreso in una diversa circoscrizione territoriale di Tribunale Amministrativo Regionale.
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Sussiste la competenza del Tar Puglia (e non del Tar Lazio) in una controversia avente ad oggetto, da un lato, in via principale, il diniego di autorizzazione al subappalto emesso da una amministrazione pubblica avente sede nella Regione Puglia, relativamente a lavori affidati e da eseguirsi nella Regione stessa e poi, dall'altro, quale atto presupposto, l'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Messina. Tale secondo provvedimento, infatti, non è atto avente portata generale, né ha efficacia sull'intero territorio nazionale, bensì opera in seno al singolo rapporto cui afferisce e, pertanto, spiega i suoi effetti "diretti" nell'esclusivo ambito della circoscrizione territoriale ove quest'ultimo è costituito e si svolge.
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Stante la natura inderogabile ammessa dal codice del processo amministrativo alla competenza dei tribunali regionali, la individuazione in concreto della stessa non può dipendere dalla prospettazione formulata in sede di regolamento dal tribunale rimettente, ma deve necessariamente promanare dall'applicazione obiettiva delle regole dell'ordinamento.
Cons. Stato n. 20/2011
La controversia avente per oggetto atti adottati da un organo statale, aventi efficacia estesa all'intero territorio nazionale (nel caso di specie, trattasi di impugnazione di due delibere del CPGA, concernenti il regolamento interno del Consiglio e la fissazione dei criteri per il conferimento delle funzioni di Presidente di Sezione interna di TAR ) radica la competenza territoriale del TAR per il Lazio, sede di Roma, senza che possa in alcun modo entrare in gioco il diverso criterio della sede di servizio del pubblico dipendente. Infatti, nel caso in cui il ricorso introduca più di una controversia, una delle quali (isolatamente considerata) spettante alla competenza territoriale del TAR periferico, e l'altra attribuita al TAR per il Lazio, sede di Roma, deve essere conservata l'unità del giudizio, dinanzi al TAR per il Lazio, sede di Roma, chiamato a conoscere della legittimità di atti di amministrazione statale ad efficacia ultraregionale.
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Il codice del processo amministrativo, nel sancire il nuovo principio della competenza territoriale sempre inderogabile, non ha dettato alcuna specifica regola riguardante il mutamento della competenza territoriale, per ragioni di connessione. Si deve ritenere, tuttavia, che assuma portata generale il principio della concentrazione del giudizio dinanzi allo stesso giudice, che realizzi i valori della effettività della tutela e della ragionevole durata del processo. Infatti, l'esigenza di assicurare l'unitarietà del processo è confermata dalla previsione dell'articolo 32 c.p.a., secondo cui "è sempre possibile nel giudizio il cumulo di domande connesse, proposte in via principale o incidentale".
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Qualora le diverse domande proposte, isolatamente considerate, appartengono alla competenza di diversi TAR, per individuare il giudice territorialmente competente possono trovare applicazione i principi del processo civile in materia e, in particolare, l'articolo 34, rubricato "Accertamenti incidentali", secondo cui "il giudice, se per legge o per esplicita domanda di una delle parti è necessario decidere con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale che appartiene per materia o valore alla competenza di un giudice superiore, rimette tutta la causa a quest'ultimo, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti a lui".
Cons. Stato n. 5/2011
La nuova disciplina della competenza territoriale prevista dal codice del processo amministrativo, ivi compresi i modi di rilevabilità dell'incompetenza di cui all'art. 15 c.p.a., è applicabile solo ai processi instaurati sotto la vigenza del nuovo codice, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (16 settembre 2010), dovendosi intendere "instaurati" i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la proposizione del ricorso.
Cons. Stato n. 2/2011
Il decreto del M.I.U.R., nella parte in cui sancisce nuovi criteri per la rinnovazione della procedura concorsuale in seguito alle intervenute statuizioni del Giudice Amministrativo, aventi origine da ricorsi promossi da concorrenti esclusi dal concorso per dirigente scolastico, deve essere inteso come atto di organizzazione della dirigenza scolastica, nazionale, pertanto non riconducibile alla sola sfera degli interessi regionali ad esso sottesa. Pertanto, se il criterio individuatore della competenza è quello degli effetti diretti dell'atto, deve concludersi per la competenza del T.A.R. Lazio a conoscere della impugnazione, per l'annullamento, del menzionato decreto ministeriale e per la consequenziale incompetenza del Cons. giust. sic.
Cons. Stato n. 658/2011
Il provvedimento con il quale un istituto bancario viene posto in amministrazione straordinaria non ha effetti territorialmente limitati, in quanto l'attività creditizia è per sua natura espletabile sull'intero territorio nazionale; pertanto, la competenza sulla relativa impugnazione spetta alla competenza del Tar. del Lazio, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a.
Cons. Stato n. 9274/2010
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a. la competenza territoriale del Tar, nella cui circoscrizione ha sede l'organo periferico da cui è stato emanato l'atto di cui si contesta la legittimità, sussiste indipendentemente dall'efficacia infraregionale o ultraregionale dell'atto stesso.
Cons. Stato n. 2083/2004
Sussiste la competenza del Tar per il Lazio, ai sensi dell'art. 3 L. Tar, quando sono contestualmente impugnati atti amministrativi, di cui uno ha efficacia sull'intero territorio nazionale, è pertinente al provvedimento impugnato ed è una possibile causa invalidante degli altri provvedimenti impugnati.
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La connessione per accessorietà dà luogo all'attrazione della causa relativa all'atto conseguente o applicativo nel foro della causa dell'atto presupposto generale, sempreché l'impugnazione dei due atti sia contestuale.