(massima n. 1)
L'art. 13, comma 2, c.p.a., che prevede tra l'altro il criterio del "foro speciale del pubblico impiego" o della sede di servizio tra quelli individuati per fissare la competenza territoriale inderogabile, non può essere interpretato alla lettera nel senso che tale criterio speciale si applichi ogni volta che una delle parti in causa sia un pubblico dipendente, quali che siano la materia e l'oggetto della controversia. Infatti, la disposizione si riferisce specificamente (e restrittivamente) alle controversie in materia di pubblico impiego, ossia a quelle tra l'impiegato e l'amministrazione (intesa quale datore di lavoro) e che abbiano per oggetto pretese (diritti o interessi) inerenti al rapporto di lavoro, sempre a condizione che si tratti di rapporto lavorativo conservato alla giurisdizione del giudice amministrativo dopo la riforma del d.lgs. n. 80/1998. Tale criterio non è applicabile alla controversia relativa alla legittima composizione del collegio cui spetta designare un giudice della Corte Costituzionale, la quale non è riducibile nei termini di una vertenza fra dipendente e datore di lavoro per una questione relativa al rapporto d'impiego.