(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale un istituto bancario viene posto in amministrazione straordinaria non ha effetti territorialmente limitati, in quanto l'attivitā creditizia č per sua natura espletabile sull'intero territorio nazionale; pertanto, la competenza sulla relativa impugnazione spetta alla competenza del Tar. del Lazio, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a.