(massima n. 3)
Stante la natura inderogabile annessa dal Codice del processo amministrativo alla competenza dei Tribunali regionali, l'individuazione in concreto della stessa non puō dipendere dalla prospettazione formulata in sede di regolamento dal Tribunale rimettente, ma deve necessariamente promanare dall'applicazione obiettiva delle regole dell'ordinamento, con la conseguenza che č irrilevante la circostanza che il Tar originariamente adito, nel declinare la propria competenza a decidere in materia e nel sollevare il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 3, c.p.a., D.Lgs. n. 104/2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal secondo correttivo, approvato con decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 160), abbia indicato un Tar diverso da quello ritenuto competente dal Consiglio di Stato.