(massima n. 1)
Poiché, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, l'informativa antimafia esplica effetti ultraregionali, deve ritenersi che competente a conoscere dell'impugnazione della stessa è il T.A.R. del luogo ove ha sede la Prefettura che ha adottato l'atto; detto T.A.R. rimane competente anche in caso di contestuale impugnazione sia dell'informativa che degli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante. Si realizza, infatti, in tal caso, una particolare forma di connessione per accessorietà in base alla quale, ai fini della determinazione del giudice competente, la causa principale (avente ad oggetto l'informativa prefettizia) attrae a sé quella accessoria (avente ad oggetto gli atti applicativi adottati dalla stazione appaltante), senza che a ciò siano di ostacolo le norme sulla competenza funzionale.