(massima n. 1)
In tema di competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo, il criterio principale č quello della sede dell'autoritā che ha adottato l'atto impugnato e tale criterio č sostituito da quello inerente agli effetti "diretti" dell'atto qualora essi si esplichino in luogo compreso nella circoscrizione territoriale di uno specifico Tribunale amministrativo regionale. Tale regola iuris č stata ribadita e rafforzata dallo jus superveniens di cui al comma 4 bis dell'art. 13 c.p.a. - introdotto dall'art. 1, lett. a) d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, entrato in vigore il 3 ottobre 2012. Tale sopravvenienza normativa, pur non applicabile ai processi instaurati prima della sua entrata in vigore in forza del generale principio di irretroattivitā cristallizzato dall'art.11, delle disposizioni del codice civile sulla legge in generale, si risolve nell'esplicitazione della ricordata regola, giā desumibile dal testo previgente, alla stregua del quale il criterio della sede dell'autoritā che ha emesso l'atto impugnato č sostituito da quello dell'efficacia spaziale qualora questa si produca in un solo ambito territoriale regionale.