La disposizione in esame è il frutto della novellazione dell’intero Capo I, Titolo IV, cod. cons., realizzata ad opera del d.lgs. 23.5.2011, n. 79, con il quale è stata recepita la dir. 2008/122/CE.
Nella versione attuale, in aggiunta alla violazione dei tradizionali obblighi di informazione e di pubblicità di cui ai commi 1 e 2 dell’
70 e dell’
art. 71 del codice consumo, vengono sanzionati anche il mancato rispetto dei requisiti del
contratto di cui all’
art. 72 del codice consumo.
In particolare, tra le altre condotte costituenti presupposto per la sanzione ammnistrativa di cui alla presente norma, figurano le seguenti:
a) la violazione dell’obbligo di
fideiussione per i contratti di multiproprietà (art.
72 bis);
b) la violazione del divieto di effettuare qualunque versamento di
denaro a titolo di acconto a favore dell’operatore prima del termine del periodo entro il quale esercitare il
recesso (art.
75);
c) la violazione delle prescrizioni disposte con riferimento ai contrati relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine (art.
76);
d) la violazione di quanto prescritto in merito all’automatica e contestuale risoluzione dei contratti accessori nell’ipotesi di esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto principale (art.
77).
Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, viene aumentata l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria, avendo il legislatore stabilito che l’operatore sia condannabile al pagamento di una somma compresa tra euro 1.000 e euro 5.000.
Inoltre, per effetto della previsione che la sanzione è erogabile “
per ogni singola violazione”, si ammette il c.d. cumulo materiale tra le sanzioni previste per i singoli illeciti ammnistrativi.
Il secondo comma dispone un aumento della sanzione accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività (per un periodo di tempo compreso tra un minimo di trenta giorni e un massimo di sei mesi), in danno dell’operatore che abbia commesso una ripetuta violazione delle norme di cui al comma 1.
Il regime sanzionatorio previsto dalla presente norma troverà applicazione “
salvo che il fatto non costituisca reato” (la fattispecie di reato astrattamente configurabile è la truffa).