Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 81 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Sanzioni

Dispositivo dell'art. 81 Codice del consumo

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72, 72 bis, 75, 76 e 77, è punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività da 30 giorni a sei mesi all'operatore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione, si applica l'articolo 66, comma 3.

Spiegazione dell'art. 81 Codice del consumo

La disposizione in esame è il frutto della novellazione dell’intero Capo I, Titolo IV, cod. cons., realizzata ad opera del d.lgs. 23.5.2011, n. 79, con il quale è stata recepita la dir. 2008/122/CE.
Nella versione attuale, in aggiunta alla violazione dei tradizionali obblighi di informazione e di pubblicità di cui ai commi 1 e 2 dell’70 e dell’art. 71 del codice consumo, vengono sanzionati anche il mancato rispetto dei requisiti del contratto di cui all’art. 72 del codice consumo.

In particolare, tra le altre condotte costituenti presupposto per la sanzione ammnistrativa di cui alla presente norma, figurano le seguenti:
a) la violazione dell’obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprietà (art. 72 bis);
b) la violazione del divieto di effettuare qualunque versamento di denaro a titolo di acconto a favore dell’operatore prima del termine del periodo entro il quale esercitare il recesso (art. 75);
c) la violazione delle prescrizioni disposte con riferimento ai contrati relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine (art. 76);
d) la violazione di quanto prescritto in merito all’automatica e contestuale risoluzione dei contratti accessori nell’ipotesi di esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto principale (art. 77).

Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, viene aumentata l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria, avendo il legislatore stabilito che l’operatore sia condannabile al pagamento di una somma compresa tra euro 1.000 e euro 5.000.
Inoltre, per effetto della previsione che la sanzione è erogabile “per ogni singola violazione”, si ammette il c.d. cumulo materiale tra le sanzioni previste per i singoli illeciti ammnistrativi.

Il secondo comma dispone un aumento della sanzione accessoria della sospensione dall’esercizio dell’attività (per un periodo di tempo compreso tra un minimo di trenta giorni e un massimo di sei mesi), in danno dell’operatore che abbia commesso una ripetuta violazione delle norme di cui al comma 1.

Il regime sanzionatorio previsto dalla presente norma troverà applicazione “salvo che il fatto non costituisca reato” (la fattispecie di reato astrattamente configurabile è la truffa).

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!