La norma in esame prevede, accanto ad una tutela di natura privatistica, una di tipo amministrativo (affidata all’Autorità Garante della
concorrenza e del mercato) nonché una tutela giurisdizionale di tipo collettivo su iniziativa delle associazioni dei consumatori o azionata ex
art. 140 bis del codice consumo mediante esercizio della c.d. azione di classe.
La finalità che il legislatore si è prefisso di conseguire con questa disposizione è quello di rafforzare il livello di protezione dei consumatori, tenuto conto che il
consumatore potrebbe essere scoraggiato dalla possibilità di azionare una tutela di tipo esclusivamente privatistico, in considerazione dei costi molto elevati che l’esercizio di tale
azione generalmente comporta.
Viene così attribuita all’ AGCM la
competenza ad accertare, in via d’ufficio o su istanza di chiunque vi abbia interesse, le ipotesi di violazione delle disposizioni di cui alle Sezioni I-IV del Capo I, nonché ad inibire la continuazione delle violazioni medesime e ad eliminarne gli effetti, rinviando alle altre disposizioni specificamente dettate in tema di accertamento delle violazioni e di sanzioni di cui all’ art.
27, commi 2-15, cod. cons.
Vengono ampliati i poteri dell’AGCM, in coerenza con le attribuzioni che già le sono state riconosciute in questo campo, a conferma peraltro dello stretto collegamento che si ritiene sussista tra la tutela del
contraente-consumatore e la tutela del mercato.
La
ratio del rinvio operato da questa norma alle diverse disposizioni in tema di accertamento e sanzioni dettate in materia di pratiche commerciali sleali è quella di attribuire all’
Authority i medesimi strumenti e poteri, in via istruttoria e sanzionatoria, già previsti per la disciplina a cui il rinvio viene operato.
Vengono in particolare richiamate le norme in tema di tutela
inibitoria collettiva (ossia gli artt.
139 e
140 cod. cons.) e di tutela risarcitoria di classe (
art. 140 bis del codice consumo); per quanto concerne la tutela di cui all’ art. 140 cod. cons., viene richiamata l’ azione inibitoria collettiva c.d. generalista, ma non il corrispondente rimedio in materia di
clausole vessatorie.
Si assiste, dunque, al richiamo ad un unico mezzo di tutela preventiva, legato al pericolo di un pregiudizio futuro e indipendente dall’accertamento del danno e dalla colpa. Il provvedimento che con l’azione inibitoria si consegue è volto ad accertare l’illegittimità del comportamento dell’impresa convenuta, ordinandone eventualmente la cessazione (e ciò anche ove esso determini un danno di lieve entità per il singolo consumatore).
L’ultimo comma della presente disposizione fa salva la
giurisdizione del giudice ordinario, nonché la possibilità di promuovere la risoluzione
stragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del Capo I.