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Articolo 66 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Tutela amministrativa e giurisdizionale

Dispositivo dell'art. 66 Codice del consumo

1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140 bis, 141 e 144 del presente Codice.

2. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo nonché dell'articolo 141 sexies, commi 1, 2 e 3, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.

3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente Codice.

4. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo(1).

5. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. È altresì fatta salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del presente capo, mediante il ricorso alle procedure di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 37, comma 1, lettera c), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

Spiegazione dell'art. 66 Codice del consumo

La norma in esame prevede, accanto ad una tutela di natura privatistica, una di tipo amministrativo (affidata all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato) nonché una tutela giurisdizionale di tipo collettivo su iniziativa delle associazioni dei consumatori o azionata ex art. 140 bis del codice consumo mediante esercizio della c.d. azione di classe.

La finalità che il legislatore si è prefisso di conseguire con questa disposizione è quello di rafforzare il livello di protezione dei consumatori, tenuto conto che il consumatore potrebbe essere scoraggiato dalla possibilità di azionare una tutela di tipo esclusivamente privatistico, in considerazione dei costi molto elevati che l’esercizio di tale azione generalmente comporta.

Viene così attribuita all’ AGCM la competenza ad accertare, in via d’ufficio o su istanza di chiunque vi abbia interesse, le ipotesi di violazione delle disposizioni di cui alle Sezioni I-IV del Capo I, nonché ad inibire la continuazione delle violazioni medesime e ad eliminarne gli effetti, rinviando alle altre disposizioni specificamente dettate in tema di accertamento delle violazioni e di sanzioni di cui all’ art. 27, commi 2-15, cod. cons.
Vengono ampliati i poteri dell’AGCM, in coerenza con le attribuzioni che già le sono state riconosciute in questo campo, a conferma peraltro dello stretto collegamento che si ritiene sussista tra la tutela del contraente-consumatore e la tutela del mercato.

La ratio del rinvio operato da questa norma alle diverse disposizioni in tema di accertamento e sanzioni dettate in materia di pratiche commerciali sleali è quella di attribuire all’ Authority i medesimi strumenti e poteri, in via istruttoria e sanzionatoria, già previsti per la disciplina a cui il rinvio viene operato.
Vengono in particolare richiamate le norme in tema di tutela inibitoria collettiva (ossia gli artt. 139 e 140 cod. cons.) e di tutela risarcitoria di classe (art. 140 bis del codice consumo); per quanto concerne la tutela di cui all’ art. 140 cod. cons., viene richiamata l’ azione inibitoria collettiva c.d. generalista, ma non il corrispondente rimedio in materia di clausole vessatorie.
Si assiste, dunque, al richiamo ad un unico mezzo di tutela preventiva, legato al pericolo di un pregiudizio futuro e indipendente dall’accertamento del danno e dalla colpa. Il provvedimento che con l’azione inibitoria si consegue è volto ad accertare l’illegittimità del comportamento dell’impresa convenuta, ordinandone eventualmente la cessazione (e ciò anche ove esso determini un danno di lieve entità per il singolo consumatore).

L’ultimo comma della presente disposizione fa salva la giurisdizione del giudice ordinario, nonché la possibilità di promuovere la risoluzione stragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del Capo I.

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