L’ art. 75 sancisce il divieto di versare “acconti” prima della scadenza del periodo di
recesso, ponendosi così in linea con le misure già individuate volte a consentire al
consumatore l’ esercizio del diritto di recesso libero da ogni forma di condizionamento.
Il termine “acconti”, utilizzato nella rubrica della norma in esame, deve intendersi riferito a qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto,
prestazione di garanzie, accantonamento di
denaro sotto forma di deposito bancario, riconoscimento esplicito del debito, o qualsiasi altro onere posto a carico del consumatore e a favore dell’operatore o di un terzo (per versamento di denaro deve intendersi qualsiasi strumento o mezzo di pagamento).
Il divieto, dunque, riguarderà ogni tipo di pregiudizio economico, anche solo eventuale, connesso alla prestazione di garanzie o altro onere, ovvero anche solo al
riconoscimento del debito da parte del consumatore.
Per quanto concerne il regime delle conseguenze, si ritiene in dottrina che la violazione del divieto non produca l’invalidità dell’intero
contratto, ma, in conformità al disposto dell’
art. 1185 del c.c. (norma che fa riferimento all’ipotesi in cui il
debitore abbia pagato anticipatamente ignorando l’esistenza di un termine), il consumatore potrà ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui l’operatore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato.
Il divieto qui stabilito di versare acconti è destinato a durare fino alla scadenza del periodo di recesso.
Nel particolare caso di contratto di rivendita (è tale, secondo la definizione che ne dà l’
art. 69 del codice consumo, quel contratto per effetto del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell’acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine) si specifica che sussiste il divieto di qualunque forma di versamento di danaro a titolo di acconto fintantoché la vendita non abbia avuto effettivamente luogo o al contratto di rivendita sia posto diversamente fine (analoga precisazione non viene fatta per i contratti di multiproprietà, relativi a prodotti per vacanze a lungo termine e di scambio).
L’ampiezza del contenuto della norma in esame dovrebbe consentire di estendere l’operatività del divieto ivi contenuto anche alla fase che precede la nascita del vincolo negoziale, al fine di poter ritenere vietato anche il versamento di somme di denaro da parte del consumatore al venditore contestualmente alla
sottoscrizione di un modulo contente una
proposta contrattuale irrevocabile (in caso contrario l’operatore potrebbe agevolmente eludere l’applicazione della norma in commento, trattenendo la somma versatagli dal consumatore come corrispettivo della facoltà della proposta di acquisto).