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Articolo 72 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Requisiti del contratto

Dispositivo dell'art. 72 Codice del consumo

1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui è cittadino, a sua scelta, purché si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.

2. Nel caso di un contratto di multiproprietà relativo a un bene immobile specifico, è fatto obbligo all'operatore di fornire al consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato dell'Unione europea in cui è situato l'immobile.

3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo, all'operatore che svolge la propria attività di vendita nel territorio nazionale è fatto obbligo di fornire al consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana.

4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l'accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell'operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.

5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi:

  1. a) l'identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti;
  2. b) la data e il luogo di conclusione del contratto.

6. Prima della conclusione del contratto l'operatore informa il consumatore sulle clausole contrattuali concernenti l'esistenza del diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all'articolo 76, le quali devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario separato di recesso, come riportato nell'allegato II-sexies, inteso ad agevolare l'esercizio del diritto di recesso in conformità all'articolo 73.

7. Il consumatore riceve una copia o più copie del contratto all'atto della sua conclusione.

Spiegazione dell'art. 72 Codice del consumo

Con la norma in esame il legislatore ha voluto imporre una serie di requisiti formali e di contenuto al contratto concluso tra professionista e consumatore.
Il primo comma prevede, a pena di nullità, che il contratto debba essere redatto per iscritto, su carta o altro supporto durevole, in lingua italiana e in una delle lingue dello Stato europeo di residenza o cittadinanza del consumatore, sempreché si tratti di lingua ufficiale dell’Unione europea.
Tale requisito costituisce una peculiarità non soltanto per tutti i contratti di multiproprietà (aventi o meno ad oggetto il trasferimento di diritti reali, ovvero un diritto personale di godimento per una durata ultranovennale, su beni immobili, per i quali il requisito deriverebbe comunque dall’art. 1350 del c.c.), ma anche per i contratti che hanno ad oggetto prodotti per le vacanze di lungo termine e per i contratti di rivendita e di scambio.

Il requisito della forma scritta, pertanto, costituisce condizione di validità del negozio, avendo il legislatore attribuito alla mancanza della forma prescritta la conseguenza dell’invalidità dell’intero negozio.
Detto requisito si intende rispettato sia se il contratto è redatto su carta che su altro supporto durevole; ciò che conta è che il consumatore possa sempre disporre del testo del contratto, per far valere i propri diritti ovvero per contestare eventuali inadempimenti della controparte.

La norma non precisa quali sono le conseguenze del mancato rispetto da parte dell’operatore delle prescrizioni relative all’informativa precontrattuale.
In dottrina si distingue l’ipotesi in cui il contratto non venga redatto in lingua italiana e nella lingua del paese di residenza o cittadinanza del consumatore, da quella in cui manchi una traduzione conforme nella lingua del paese dove è situato l’immobile oggetto del contratto di multiproprietà
La sanzione della nullità si farebbe discendere soltanto dal verificarsi della prima delle due ipotesi.
Si ritiene, inoltre, che debba configurarsi come obbligo gravante sugli operatori che svolgono attività in Italia, e non già come requisito di validità, la consegna al consumatore del contratto anche in lingua italiana, a cui fa riferimento il comma 3 della norma in esame.

Il quarto comma prevede l’inserimento automatico nel contenuto contrattuale delle informazioni precontrattuali; queste costituiscono “parte integrante e sostanziale” del contratto e non possono essere modificate salvo accordo espresso tra le parti, ovvero al sopraggiungere di circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell’operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza.

Il quinto comma si preoccupa di indicare quali ulteriori elementi il contratto deve contenere.
Il primo di questi elementi è costituito dall’indicazione dell’ identità delle parti; si tratta, per la verità, di una precisazione priva di concreto rilievo, considerato che già in base alla disciplina generale, il contratto deve ritenersi nullo ove non contenga l’indicazione delle parti.

Altro elemento che deve contenere è l’indicazione dei luoghi di residenza delle parti.
In particolare, l’indicazione della residenza dell’operatore sarà certamente utile per individuare il soggetto cui far pervenire l’eventuale dichiarazione di recesso, mentre per la residenza del consumatore, l’indicazione sarà utile al fine di individuare il giudice territorialmente competente.

Devono ancora essere indicate la data ed luogo di conclusione del contratto: la data è essenziale per determinare il dies a quo per l’esercizio del diritto di recesso.

Per quanto concerne la precisazione che il contratto deve contenere la firma di ciascuna delle parti, deve escludersi che la mancata sottoscrizione da parte del consumatore delle clausole inerenti il recesso possa comportare le conseguenze che il secondo comma dell’art. 1341 del c.c. ricollega alla mancata specifica approvazione delle c.d. clausole vessatorie.
Infatti, conseguenza della mancata sottoscrizione non sarà né l’inefficacia della clausola né un’eventuale nullità del contratto; piuttosto, tale situazione si ritiene che debba essere assimilata all’ipotesi in cui l’informativa relativa al diritto di recesso non sia stata fornita dall’operatore, con conseguente prolungamento del periodo entro il quale il consumatore potrà esercitare il diritto di ripensamento.

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