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Articolo 77 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Risoluzione dei contratti accessori

Dispositivo dell'art. 77 Codice del consumo

1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio.

2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 125-ter e 125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l'operatore, il contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio.

Spiegazione dell'art. 77 Codice del consumo

A differenza della previgente formulazione della norma, la quale faceva riferimento esclusivamente alla risoluzione del contratto di finanziamento nel caso di recesso del consumatore dal contratto di multiproprietà, la norma in esame adesso prevede che l’esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze a lungo termine, comporti l’automatica risoluzione di “tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio”, senza alcuna spesa per il consumatore.

Il primo comma, invece, non prevede espressamente lo scioglimento dei contratti accessori nell’ipotesi di recesso da un contratto di rivendita o di scambio.
Va posto in evidenza che lo scioglimento automatico non deve comportare alcuna spesa per il consumatore, così intendendosi garantire al consumatore la possibilità di esercitare il diritto senza condizionamenti di carattere economico. Infatti, qualora lo scioglimento dei contratti accessori dovesse comportare un costo per il consumatore, questi potrebbe essere indotto a non recedere neppure dal contratto c.d. principale.

Il secondo comma disciplina espressamente la sorte dei contratti di credito connessi ed accessori ad un contratto di cui all’art. 69 del codice consumo.
In particolare si prevede che l’esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto c.d. principale comporta la risoluzione del contratto di credito, stipulato per coprire tutto o parte del prezzo del contratto principale, qualora il credito sia stato concesso al consumatore direttamente dall’ operatore o da un terzo “in base a un accordo fra il terzo e l’operatore”.
Pertanto, fatta eccezione per il caso in cui sia stato lo stesso operatore ad erogare il finanziamento, l’applicabilità della norma rimane subordinata alla sussistenza di un accordo tra finanziatore e venditore, sempre a condizione che il credito sia finalizzato al pagamento di tutto o parte del prezzo.

Sempre al secondo comma vengono richiamate le disposizioni in tema di credito al consumo (artt. [[n125tertub]] e [[n125quinquiestub]] Testo unico bancario), richiamo volto a risolvere le questioni connesse alla ripetizione delle somme già erogate al consumatore a seguito della stipulazione del contratto di finanziamento.
Nel caso in cui il consumatore abbia già versato all’operatore l’importo ricevuto a titolo di finanziamento, in applicazione di quanto previsto dal secondo comma dell’ art. 125 quinquies T.U.B., il consumatore deve intendersi liberato dall’onere di restituzione e il finanziatore avrà il diritto di ripetere detto importo nei confronti dell’operatore stesso.

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