A differenza della previgente formulazione della norma, la quale faceva riferimento esclusivamente alla
risoluzione del contratto di finanziamento nel caso di
recesso del
consumatore dal
contratto di multiproprietà, la norma in esame adesso prevede che l’esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze a lungo termine, comporti l’automatica risoluzione di “
tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio”, senza alcuna spesa per il consumatore.
Il primo comma, invece, non prevede espressamente lo scioglimento dei contratti accessori nell’ipotesi di recesso da un contratto di rivendita o di scambio.
Va posto in evidenza che lo scioglimento automatico non deve comportare alcuna spesa per il consumatore, così intendendosi garantire al consumatore la possibilità di esercitare il diritto senza condizionamenti di carattere economico. Infatti, qualora lo scioglimento dei contratti accessori dovesse comportare un costo per il consumatore, questi potrebbe essere indotto a non recedere neppure dal contratto c.d. principale.
Il secondo comma disciplina espressamente la sorte dei contratti di credito connessi ed accessori ad un contratto di cui all’
art. 69 del codice consumo.
In particolare si prevede che l’esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto c.d. principale comporta la risoluzione del contratto di credito, stipulato per coprire tutto o parte del prezzo del contratto principale, qualora il
credito sia stato concesso al consumatore direttamente dall’ operatore o da un terzo “
in base a un accordo fra il terzo e l’operatore”.
Pertanto, fatta eccezione per il caso in cui sia stato lo stesso operatore ad erogare il finanziamento, l’applicabilità della norma rimane subordinata alla sussistenza di un accordo tra finanziatore e venditore, sempre a condizione che il credito sia finalizzato al pagamento di tutto o parte del prezzo.
Sempre al secondo comma vengono richiamate le disposizioni in tema di credito al consumo (artt. [[n125tertub]] e [[n125quinquiestub]] Testo unico bancario), richiamo volto a risolvere le questioni connesse alla ripetizione delle somme già erogate al consumatore a seguito della stipulazione del contratto di finanziamento.
Nel caso in cui il consumatore abbia già versato all’operatore l’importo ricevuto a titolo di finanziamento, in applicazione di quanto previsto dal secondo comma dell’ art. 125 quinquies T.U.B., il consumatore deve intendersi liberato dall’
onere di restituzione e il finanziatore avrà il diritto di ripetere detto importo nei confronti dell’operatore stesso.