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Articolo 70 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

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Dispositivo dell'art. 70 Codice del consumo

1. Se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di una promozione o di un'iniziativa di vendita, l'operatore indica chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento.

2. È fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni pubblicità la possibilità di ottenere le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, e di indicare le modalità sul come ottenerle.

3. Una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.

Spiegazione dell'art. 70 Codice del consumo

La norma in esame pone in capo all’operatore una serie di obblighi informativi, a cui dovrà attenersi nel corso dei passaggi che precedono la nascita del vincolo negoziale, al fine di tutelare il consumatore non solo in una fase antecedente alla stipulazione del contratto, ma anche all’inizio della trattativa stessa.

In particolare si prevede l’obbligo in capo all’operatore di rendere nota in ogni messaggio pubblicitario la possibilità per il consumatore di ottenere le informazioni precontrattuali e le relative modalità per ottenerle.
Precisa il secondo comma della norma che nessuna pubblicità potrà essere effettuata senza, quantomeno, l’esplicita comunicazione al consumatore in merito alla possibilità e alle modalità per ottenere le informazioni precontrattuali.

Nel caso in cui il consumatore sia destinatario di un invito ad una promozione o ad una iniziativa di vendita, l’operatore è tenuto ad indicare chiaramente al consumatore la circostanza che si tratta di un evento avente scopo e natura commerciale.
Finalità di tale previsione è quella di evitare che il consumatore si possa trovare a partecipare ad un evento di tale natura senza averne consapevolezza.
L’indicazione dello scopo commerciale dell’evento deve esser contenuta nell’invito a partecipare allo stesso, senza che sia possibile separare il documento contenente l’invito a partecipare dall’informazione circa la natura dell’evento.

In secondo luogo, viene fatto gravare sull’operatore l’obbligo di mantenere a disposizione del consumatore, per tutta la durata dell’evento, le informazioni precontrattuali di cui al comma 1 dell’art. 71 del codice consumo.
Se dette informazioni vengono fornite su supporto cartaceo, lo stesso dovrà essere collocato in un luogo facilmente accessibile e di immediata percezione per il consumatore; nel caso in cui ci si avvalga di mezzi informatici, si dovrà in ogni caso consentire al consumatore di acquisire facilmente le informazioni e di conservare le stesse per tutto il tempo necessario in funzione del contratto.

Incombe ancora sull’operatore:
a) l’obbligo di specificare in ogni messaggio pubblicitario la possibilità per il consumatore di ottenere le informazioni precontrattuali, indicando le modalità per ottenerle;
b) l’obbligo, presentato sotto forma di divieto, di non commercializzare i prodotti oggetto di questa disciplina alla stregua di investimenti.

Qualora l’operatore dovesse porre in essere condotte non conformi alle disposizioni di legge, queste saranno sanzionabili anche in applicazione della disciplina delle pratiche commerciali scorrette, di cui agli artt. 18 e ss. cod. cons.

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