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Articolo 76 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine

Dispositivo dell'art. 76 Codice del consumo

1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento è effettuato secondo scadenze periodiche. È vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento periodico concordato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli adeguamenti riferiti ai sistemi di indicizzazione previsti dalla legge. L'operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni, naturali e consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilità.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, a partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.

Spiegazione dell'art. 76 Codice del consumo

Quanto previsto dalla norma in esame vale soltanto per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, come tale intendendosi i contratti di durata superiore a un anno, per effetto dei quali il consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente ad un viaggio o ad altri servizi.

In particolare si stabilisce che tutti i pagamenti devono essere effettuati dal consumatore sulla base di un piano di pagamento stabilito dalle parti in sede contrattuale (nell’ allegato II ter al codice del consumo viene infatti previsto che il formulario informativo per i contratti relativi a prodotti per vacanze di lungo termine debba contenere, tra l’altro, l’indicazione del “Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le rate di pari importo per ciascun anno di durata del contratto per il prezzo in questione e date in cui devono essere versate”).

E’, dunque, vietato porre in essere pagamenti in momenti difformi rispetto a quanto previsto dal piano di pagamento, e questo onde evitare che il consumatore possa essere indotto a non esercitare il diritto di recesso ex lege che la disposizione pone a suo favore.
Inoltre, viene stabilito l’obbligo, gravante sull’operatore, di inviare al consumatore, almeno quattordici giorni prima di ciascuna data di esigibilità, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento, la quale dovrà essere redatta per iscritto, su carta o su altro supporto durevole (i giorni sono naturali e consecutivi).

Il secondo comma introduce poi una regola specifica relativa al diritto di recesso del consumatore, attribuendo allo stesso, fatta salva l’applicabilità dell’art. 73 del codice consumo, la facoltà di “porre fine al contratto” senza incorrere in penali, a partire dal pagamento di ogni rata successiva alla prima, a condizione che tale diritto sia esercitato nei quattordici giorni successivi dalla ricezione della richiesta di pagamento dell’operatore.

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