Quanto previsto dalla norma in esame vale soltanto per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, come tale intendendosi i contratti di durata superiore a un anno, per effetto dei quali il
consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente ad un viaggio o ad altri servizi.
In particolare si stabilisce che tutti i pagamenti devono essere effettuati dal consumatore sulla base di un piano di pagamento stabilito dalle parti in sede contrattuale (nell’ allegato II ter al codice del consumo viene infatti previsto che il formulario informativo per i contratti relativi a prodotti per vacanze di lungo
termine debba contenere, tra l’altro, l’indicazione del “
Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le rate di pari importo per ciascun anno di durata del contratto per il prezzo in questione e date in cui devono essere versate”).
E’, dunque, vietato porre in essere pagamenti in momenti difformi rispetto a quanto previsto dal piano di pagamento, e questo onde evitare che il consumatore possa essere indotto a non esercitare il diritto di
recesso ex lege che la disposizione pone a suo favore.
Inoltre, viene stabilito l’obbligo, gravante sull’operatore, di inviare al consumatore, almeno quattordici giorni prima di ciascuna data di
esigibilità, una
comunicazione contenente la richiesta di pagamento, la quale dovrà essere redatta per iscritto, su carta o su altro supporto durevole (i giorni sono naturali e consecutivi).
Il secondo comma introduce poi una regola specifica relativa al diritto di recesso del consumatore, attribuendo allo stesso, fatta salva l’applicabilità dell’
art. 73 del codice consumo, la facoltà di “
porre fine al contratto” senza incorrere in penali, a partire dal pagamento di ogni rata successiva alla prima, a condizione che tale diritto sia esercitato nei quattordici giorni successivi dalla ricezione della richiesta di pagamento dell’operatore.