Il codice del consumo non è altro che il risultato di un’operazione di raggruppamento di numerose leggi emanate a
tutela del
consumatore sia a livello comunitario che nazionale.
E’ stata la Comunità europea a considerare la tutela del consumatore, qualificato come soggetto debole nel rapporto con il
professionista, un elemento fondamentale da attuare in tutti i paesi europei.
Già a partire dagli anni settanta, infatti, la Comunità europea si è preoccupata di cominciare a dettare norme volte a proteggere i diritti fondamentali dei consumato, quali:
a) il diritto all’informazione e all’educazione;
b) il diritto alla consultazione delle associazioni rappresentanti gli interessi dei consumatori prima di procedere alla approvazione di leggi o provvedimenti che incidono sulla vita dei consumatori;
c) il diritto alla protezione contro il rischio per la salute e la sicurezza;
d) il diritto alla tutela degli interessi economici;
e) il diritto alla consulenza, assistenza e al risarcimento dei danni.
Nel corso degli anni, le leggi a tutela dei consumatori si sono sommate sempre più, ed è questa la ragione per cui, ad un certo punto, è sorta l’esigenza di farle confluire in un testo unico, ove coordinarle al fine di dare loro maggiore chiarezza e conoscibilità.
Scartata l’opzione di una raccolta delle leggi esistenti secondo un criterio di accorpamento, si è deciso di procedere ad una riorganizzazione delle disposizioni secondo una sequenza logica che, partendo dalle informazioni, segue tutte le fasi necessarie per giungere all’acquisto di un bene o di un servizio, compresi gli strumenti di tutela.
Nel compimento di tale procedura di codificazione, sono stati ricopiati i testi delle leggi esistenti nella loro originaria formulazione, apportandovi soltanto quelle modifiche necessarie per il coordinamento e l’aggiornamento della normativa.
Volendo per grandi linee analizzare la struttura del codice, si può constatare che lo stesso si compone di 146 articoli, raggruppati in sei distinte parti.
Nella
PRIMA PARTE (artt.
1-
3) sono contenute le disposizioni di carattere generale, per mezzo delle quali vengono sostanzialmente chiarite le finalità del testo e fornite alcune definizioni dei termini utilizzati con maggiore frequenza.
La
SECONDA PARTE (artt.
4-
32) si occupa di disciplinare l’educazione del consumatore, l’informazione e la pubblicità.
Si tratta di tutte quelle attività che, ancor prima della specifica fase della informazione precontrattuale, consentono al consumatore di ottenere una corretta conoscenza del bene da acquistare.
Nello specifico, l’educazione al consumo è stata espressamente menzionata quale diritto dall’articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità Europea “
al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione”.
L’informazione consente al consumatore di avere una visione chiara dei fattori relativi a qualità e prezzo del prodotto e, così, di poter operare scelte consapevoli; il professionista, in quanto ha una maggiore conoscenza delle caratteristiche del prodotto rispetto al consumatore, deve fornire a quest’ultimo tutta una serie di informazioni (si tratta delle disposizioni sulle etichette, delle diciture sulle confezioni, dell’indicazione, in modo chiaro e comprensibile, dei prezzi per unità di misura).
La
TERZA PARTE (artt.
33-
101) riguarda il rapporto di consumo. L’oggetto principale di questo gruppo di norme attiene alla disciplina del contratto, ed in particolare alcune norme riguardano, trasversalmente, tutti i contratti, mentre altre si riferiscono a contratti specifici.
Il titolo primo ha ad oggetto i contratti dei consumatori in generale e contiene le norme di tutela del consumatore in tema di
clausole vessatorie (ovvero quelle norme che prima erano contenute nel Codice Civile agli artt.
1469 bis e seguenti); le altre norme già contenute nel codice civile, invece, ossia gli artt.
1519 bis e ss. (relativi alla vendita dei beni mobili di consumo), occupano la parte IV del codice del consumo.
La
QUARTA PARTE (artt.
102-
135) riguarda la sicurezza e la qualità dei prodotti.
Più precisamente, vengono qui raccolte e coordinate le disposizioni in tema di
responsabilità per prodotti difettosi,
certificazione di qualità, garanzia legale di conformità e garanzia commerciale per i beni di consumo.
La
QUINTA PARTE (artt.
136-
141), dedicata alle associazioni dei consumatori ed alle forme di accesso alla giustizia, si preoccupa di individuare le associazioni rappresentative a livello nazionale e le azioni dalle stesse proponibili.
La
SESTA PARTE (artt.
142-
146), infine, contiene le disposizioni finali e le abrogazioni, a cui fanno seguito gli allegati.
L’art. 1, rubricato “
Finalità ed oggetto”, precisa già in apertura che il codice è stato redatto “
nel rispetto della Costituzione” ed “
in conformità” alla normativa europea ed ai
Trattati internazionali, volendo così specificare sin da subito che le regole stabilite nel Codice del Consumo sono compatibili con i principi di
rispetto della persona consacrati nella Costituzione italiana.
L’espressione “
in conformità” ai principi comunitari che si trovano nei trattati istitutivi ed internazionali e nel diritto comunitario derivato, fa sì che le disposizioni del Codice del Consumo non possano porsi in contrasto, ma al contrario debbano essere compatibili con le norme comunitarie o internazionali e che, in tutti i casi in cui dovessero presentarsi dubbi interpretativi, gli stessi debbano essere risolti alla luce degli ampi obiettivi di tutela dei consumatori che l’
Unione Europea intende attuare.
Viene a tal proposito fatto espresso riferimento all’art. 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, norma la quale sancisce che “
Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. Nella definizione e nell’attuazione di altre politiche e attività comunitarie sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori. La Comunità contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante: a) misure adottate a norma dell’articolo 95 nel quadro della realizzazione del mercato interno; b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri. Il Consiglio, deliberando secondo
la procedura di cui all’articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure di cui al paragrafo 3, lettera b). Le misure adottate a norma del paragrafo 4 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di
introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con il presente trattato. Esse sono notificate alla Commissione”.
Nel prosieguo di questo art. 1 viene illustrata la finalità del codice del consumo, la quale si trova racchiusa nell’espressione “
armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo”.
In particolare, l’armonizzazione consiste proprio in quella tecnica giuridica per mezzo della quale si mira a coordinare, sia dal punto di vista formale che contenutistico, tutte le leggi che disciplinano un particolare settore (in questo caso sono state prese in considerazione, ovviamente, tutte le disposizioni esistenti nel settore della tutela dei consumatori).
Con l’espressione “
processi di acquisto e consumo”, invece, si intende fare riferimento a tutte i momenti che attengono alla conclusione del
contratto, sia nella fase precedente (ovvero quella della pubblicità e della informazione), che in quella successiva (relativa alle ipotesi di
recesso, garanzie e rimedi).