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Articolo 141 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione

Dispositivo dell'art. 141 Codice del consumo

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

  1. a) «consumatore»: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
  2. b) «professionista»: il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
  3. c) «contratto di vendita»: il contratto di cui all'articolo 45, comma 1, lettera e);
  4. d) «contratto di servizi»: il contratto di cui all'articolo 45, comma 1, lettera f);
  5. e) «controversia nazionale»: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il professionista;
  6. f) «controversia transfrontaliera»: una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell'ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stabilito il professionista;
  7. g) «procedura ADR»: una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie conforme ai requisiti di cui al presente titolo ed eseguita da un organismo ADR-Alternative Dispute Resolution;
  8. h) «organismo ADR»: qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una procedura ADR ed è iscritto nell'elenco di cui all'articolo 141 decies;
  9. i) «autorità competente»: le autorità indicate dall'articolo 141 octies;
  10. l) «domanda»: la domanda presentata all'organismo per avviare la procedura ADR;
  11. m) «servizi non economici di interesse generale»: i servizi di interesse generale che non sono prestati a fini economici, a prescindere dalla forma giuridica sotto la quale tali servizi sono prestati, e, in particolare i servizi prestati, senza corrispettivo economico, da pubbliche amministrazioni o per conto delle stesse.

2. Ai fini del presente titolo il professionista si considera stabilito:

  1. a) se si tratta di una persona fisica, presso la sua sede di attività;
  2. b) se si tratta di una società o di un'altra persona giuridica o di un'associazione di persone fisiche o giuridiche, presso la sua sede legale, la sua amministrazione centrale o la sua sede di attività, comprese le filiali, le agenzie o qualsiasi altra sede.

3. Ai fini del presente titolo, l'organismo ADR si considera stabilito:

  1. a) se è gestito da una persona fisica, nel luogo in cui svolge le attività ADR;
  2. b) se è gestito da una persona giuridica o da un'associazione di persone fisiche o di persone giuridiche, nel luogo in cui tale persona giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche svolge le attività ADR o ha la sua sede legale;
  3. c) se è gestito da un'autorità o da un altro ente pubblico, nel luogo in cui tale autorità o altro ente pubblico ha la propria sede.

4. Le disposizioni di cui al presente titolo, si applicano alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea, nell'ambito delle quali l'organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole e, in particolare, agli organismi di mediazione per la trattazione degli affari in materia di consumo iscritti nella sezione speciale di cui all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e agli altri organismi ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e vigilati dalle autorità di cui al comma 1, lettera i), previa la verifica della sussistenza dei requisiti e della conformità della propria organizzazione e delle proprie procedure alle prescrizioni del presente titolo. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, altresì, alle eventuali procedure, previste ai sensi del comma 7, in cui l'organismo ADR adotta una decisione.

5. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano altresì alle procedure di conciliazione paritetica di cui all'articolo 141 ter.

6. Sono fatte salve le seguenti disposizioni che prevedono l'obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie:

  1. a) articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che disciplina i casi di condizione di procedibilità con riferimento alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
  2. b) articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore delle comunicazioni elettroniche;
  3. c) articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle materie di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e le cui modalità di svolgimento sono regolamentate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico con propri provvedimenti.

7. Le procedure svolte nei settori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni, della Commissione nazionale per la società e la borsa e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ivi comprese quelle che prevedono la partecipazione obbligatoria del professionista, sono considerate procedure ADR ai sensi del presente Codice, se rispettano i principi, le procedure e i requisiti delle disposizioni di cui al presente titolo.

8. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

  1. a) alle procedure presso sistemi di trattamento dei reclami dei consumatori gestiti dal professionista;
  2. b) ai servizi non economici d'interesse generale;
  3. c) alle controversie fra professionisti;
  4. d) alla negoziazione diretta tra consumatore e professionista;
  5. e) ai tentativi di conciliazione giudiziale per la composizione della controversia nel corso di un procedimento giudiziario riguardante la controversia stessa;
  6. f) alle procedure avviate da un professionista nei confronti di un consumatore;
  7. g) ai servizi di assistenza sanitaria, prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici;
  8. h) agli organismi pubblici di istruzione superiore o di formazione continua.

9. Le disposizioni di cui al presente titolo non precludono il funzionamento di eventuali organismi ADR istituiti nell'ambito delle norme e provvedimenti, di cui ai commi 7 e 8, ed in cui i funzionari pubblici sono incaricati delle controversie e considerati rappresentanti sia degli interessi dei consumatori e sia degli interessi dei professionisti.

10. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.

Spiegazione dell'art. 141 Codice del consumo

Il D.lgs. n. 130/2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 191 del 19.08.2015, in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, nazionali e transfrontaliere, nello specifico ambito delle obbligazioni derivanti da contratti di vendita ovvero di servizi tra professionisti stabiliti nell’Unione europea ed i consumatori ivi residenti, sostituisce l’art. 141 del codice del consumo ed inserisce gli artt. dal 141 bis al 141 decies.
In forza di tale provvedimento legislativo viene istituito un apposito organismo di Alternative Dispute Resolution e vengono dettati i relativi principi procedurali.
Come risulta espressamente previsto al comma 10 della norma in esame, sebbene l’ordinamento disciplini diversi strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, il consumatore non perde in ogni caso il diritto di agire in giudizio, a prescindere dall’esito della procedura stragiudiziale di composizione della controversia.
Finalità della direttiva summenzionata, infatti, è essenzialmente quella di garantire ai consumatori l’opportunità, a livello transfrontaliero, di avanzare reclami innanzi ad organismi indipendenti, trasparenti, imparziali ed efficaci per la risoluzione delle controversie fuori dai Tribunali.

La nuova formulazione della norma in esame disciplina la risoluzione, in via stragiudiziale, delle controversie in materi di consumo, anche in via telematica, nei rapporti intercorrenti tra consumatore e professionista, ribadendo le definizioni soggettive (relative al consumatore ed al professionista) ed oggettive (relative alle nozioni di contratto di vendita, contratto di servizi, controversia nazionale, controversia transfrontaliera, ecc.) già fatte proprie dai provvedimenti normativi di derivazione comunitaria.

Il quarto comma si occupa di definire i confini di operatività delle nuove disposizioni, limitandole “…alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione europea..” e circoscrivendo il compito dell’organismo ADR, il quale “propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole”.

Ai nuovi organismi di composizione alternativa delle controversie viene quindi assegnato il compito di gestire la procedura, avanzando una proposta di composizione della controversia.
E’ richiesto che gli organismi di composizione siano iscritti in particolari elenchi istituiti presso le competenti autorità, in conformità alle rispettive aree di competenza istituzionale (ad esempio, presso il Ministero della Giustizia e dello sviluppo economico per la mediazione in materia di consumo, presso la Consob per le controversie tra investitori e intermediari in ambito di violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza).

Il comma 7 precisa che le procedure svolte nei settori di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, della Banca d’Italia, della CONSOB e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, comprese quelle che prevedono la partecipazione obbligatoria del professionista, si considerano come procedure ADR a condizione che rispettino i principi, le procedure ed i requisiti delle disposizioni dettate al nuovo titolo del codice stesso, come inserito dal D.lgs. 130/2015.

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