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Articolo 136 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

Dispositivo dell'art. 136 Codice del consumo

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio».

2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dello sviluppo economico, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e dura in carica tre anni.

3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

4. È compito del Consiglio:

  1. a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
  2. b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
  3. c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
  4. d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
  5. e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
  6. f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  7. g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;
  8. h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.

Spiegazione dell'art. 136 Codice del consumo

Questa norma apre la Parte V del codice del consumo, dedicata alla disciplina delle associazioni dei consumatori ed alle forme di accesso alla giustizia.
Viene innanzitutto prevista l’istituzione del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), organismo di tipo consultivo e propositivo, il quale persegue lo scopo di promuovere un orientamento unitario in materia di tutela degli interessi dei consumatori, favorendo il dialogo con il mondo imprenditoriale.
In particolare, il CNCU:
a) è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico;
b) è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato;
c) è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico;
d) è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, inserite nell’elenco di cui al successivo art. 137 del codice consumo e da un rappresentante delle Regioni autonome.

Al Consiglio vengono attribuiti diversi compiti, riconducibili in linea generale alle seguenti funzioni:
I. FUNZIONE CONSULTIVA
Consiste nel fornire pareri su tutti gli schemi di atti che riguardano i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti.
A seguito della raggiunta maturità delle rappresentanze dei consumatori ed all’importanza che i bisogni degli stessi hanno nel tempo assunto, la funzione consultiva del Consiglio si è sempre più allargata, anche se occorre precisare che l’intervento del CNCU rimane comunque eventuale e non vincolante.

II. FUNZIONE PROPOSITIVA
Il Consiglio può autonomamente esercitarla nei confronti di qualunque soggetto, istituzionale e non.
Tra i compiti di carattere propositivo vanno annoverate le proposte sui programmi comunitari in materia di tutela dei consumatori e l’instaurazione di rapporti con istituzioni omologhe di altri paesi, anche extracomunitari

III. FUNZIONE PROMOZIONALE
Si fa rientrare in tale funzione la realizzazione di studi, ricerche e conferenze, nonché l’impostazione di campagne informative rivolte ai consumatori sulle principali problematiche riguardanti il consumo, compreso il tema dell’accesso alla giustizia, attraverso cui consentire al consumatore la realizzazione concreta dei propri diritti.

IV. L’ATTIVITA’ AUSILIARIA DELL’AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO
Consiste nel garantire il coordinamento tra le politiche nazionali e quelle locali in materia di tutela dei consumatori, e si esplica attraverso:
- La partecipazione all’interno del Consiglio del rappresentante nominato dalla Conferenza unificata;
- La sessione programmatica, convocata annualmente dal Presidente del Consiglio, a cui partecipano di diritto i Presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti degli ordinamenti regionali e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano;
- La segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, di eventuali difficoltà ed ostacoli relativi all’attuazione di tutte le disposizioni in materia di semplificazione del procedimento e documentale nelle pubbliche amministrazioni.

Il consiglio si riunisce una volta al mese in seduta plenaria, ma svolge la sua attività anche in gruppi di lavoro, potendosi distinguere i seguenti gruppi:
a) gruppo “Prezzi e tariffe – commercio e garanzie: si occupa di studiare, in collaborazione con l’ISTAT, soluzioni per porre rimedio al carovita;
b) gruppo “Liberalizzazione dei servizi pubblici”: si occupa delle problematiche relative all’accesso ed alla qualità dei servizi;
c) gruppo “Settore agroalimentare”: si occupa in prevalenza di sicurezza alimentare;
d) gruppo “Sicurezza e qualità dei prodotti”: si occupa di informazione al consumatore, pubblicità ingannevole e sicurezza dei prodotti;
e) gruppo “Ambiente e sanità”: si occupa dei problemi relativi ai servizi sanitari, alla prevenzione ed all’ambiente;
f) gruppo “”Credito – servizi finanziari: si occupa del consumatore nella sua veste di risparmiatore;
g) gruppo “Rapporti con le regioni”: si occupa delle collaborazioni tra associazioni e regioni;
h) gruppo “Rapporti internazionali”: promuove e mantiene il dialogo con le istituzioni comunitarie e internazionali;
i) gruppo “Accesso alla giustizia”: studia e promuove gli strumenti per la soluzione extragiudiziale delle controversie di consumo;
j) gruppo “Assicurazioni”: mantiene i rapporti con l’ISVAP e l’ANIA e si occupa degli aspetti relativi alla tutela dell’assicurato per mezzo di una corretta informazione;
k) gruppo “Consumerismo”: si occupa di studiare le normative di settore, valutandone l’efficacia;
l) gruppo “Responsabilità sociale d’impresa”: cura lo sviluppo e la salvaguardia dei diritti ambientali e sociali all’interno delle imprese.

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