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Articolo 32 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Sanzioni

Dispositivo dell'art. 32 Codice del consumo

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, così come disciplinati alla parte III, titolo III, capo I, sezione II, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonché le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alle televendite sono applicabili altresì le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Spiegazione dell'art. 32 Codice del consumo

Secondo quanto disposto da questa norma, sanzioni applicabili nel settore delle televendite sono:
a) quelle che possono essere inflitte dal Garante per le comunicazioni;
b) quelle penali allorchè il fatto costituisca reato (reati ipotizzabili sono quello di truffa, estorsione, circonvenzione di incapace);
c) quelle affidate alla competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, legittimata ad intervenire nel caso in cui la violazione integri anche una più generale violazione delle regole in materia di pubblicità;
d) sanzioni relative alla stipula di un contratto a distanza, disciplinati dagli artt. 50 e ss. del codice del consumo, nel caso in cui la televendita assuma la natura di un’offerta al pubblico;
e) sanzioni previste dal Codice di autodisciplina del settore.

La seconda parte della norma contiene poi un rinvio alle seguenti altre sanzioni:
1. sanzioni di cui all’art. 2 comma 20 lett. c) della Legge 14.11.1995 n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, il quale così dispone
L’ autorità irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni ed i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.822 e non superiori nel massimo a euro 154.937.069; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l’attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione”.
2. sanzioni di cui all’art. 1 comma 32 della Legge n. 249/1997 (Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi), il quale così dispone:
I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell’Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 258.228. Se l’inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall’Autorità”.

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