Secondo quanto disposto da questa norma, sanzioni applicabili nel settore delle televendite sono:
a) quelle che possono essere inflitte dal Garante per le comunicazioni;
b) quelle penali allorchè il fatto costituisca
reato (reati ipotizzabili sono quello di truffa, estorsione, circonvenzione di incapace);
c) quelle affidate alla
competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, legittimata ad intervenire nel caso in cui la violazione integri anche una più generale violazione delle regole in materia di pubblicità;
d) sanzioni relative alla stipula di un
contratto a distanza, disciplinati dagli artt. 50 e ss. del codice del consumo, nel caso in cui la televendita assuma la natura di un’
offerta al pubblico;
e) sanzioni previste dal Codice di autodisciplina del settore.
La seconda parte della norma contiene poi un rinvio alle seguenti altre sanzioni:
1. sanzioni di cui all’art. 2 comma 20 lett. c) della Legge 14.11.1995 n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, il quale così dispone
“
L’ autorità irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni ed i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.822 e non superiori nel massimo a euro 154.937.069; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l’attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione”.
2. sanzioni di cui all’art. 1 comma 32 della Legge n. 249/1997 (Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi), il quale così dispone:
“
I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell’Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 258.228. Se l’inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall’Autorità”.