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Articolo 114 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio

Dispositivo dell'art. 114 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Nel concordato con liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita(3).

1-bis. Quando il piano prevede offerte irrevocabili da parte di un soggetto individuato il tribunale determina le modalità attraverso le quali il liquidatore dà idonea pubblicità delle offerte al fine di acquisire offerte concorrenti(3).

2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358. Si applicano altresì al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto(1).

3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.

4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Le cancellazioni delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuate su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi(3).

5. Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia nel fascicolo informatico(3).

6. Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia nel fascicolo informatico(2)(3).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Comma introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(3) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 26, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 114, comma 1; (con l'art. 26, comma 2, lettera c)) la modifica dell'art. 114, comma 4; (con l'art. 26, comma 2, lettera d)) la modifica dell'art. 114, comma 5; (con l'art. 26, comma 2, lettera e)) la modifica dell'art. 114, comma 6; (con l'art. 26, comma 2, lettera b)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 114; (con l'art. 26, comma 2, lettera f)) la modifica dell'art. 114, rubrica.

Spiegazione dell'art. 114 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma dispone che in caso di omologazione di un concordato liquidatorio, nella sentenza di omologa il Tribunale nomini il liquidatore giudiziale. Il liquidatore è l'organo della procedura deputato alla gestione del patrimonio del debitore, alla sua liquidazione e, infine, alla ripartizione del ricavato tra i creditori, secondo quanto previsto dalla proposta concordataria e sotto la sorveglianza di un comitato di creditori nominato nella medesima sentenza di omologa. Il liquidatore, per pacifico orientamento giurisprudenziale, è investito dalla legge della qualità di pubblico ufficiale (Cass. 22004/2023).

Al liquidatore giudiziale la norma dichiara espressamente applicabili le norme dettate in tema di nomina, di revoca, di sostituzione e di responsabilità del curatorenella liquidazione giudiziale (art. 124 ss. e 134 ss.). Al comitato dei creditori, invece, rimangono applicabili le regole dettate in tema di nomina, di funzioni e responsabilità del comitato dei creditori nellaliquidazione giudiziale (art. 138 e 140), mentre alla sostituzione dei suoi membri provvede direttamente il Tribunale.

Quanto agli obblighi del liquidatore, la norma si limita a precisare che:
  1. debba informare con cadenza semestrale il commissario giudiziale circa l'andamento delle operazioni di liquidazione e di ripartizione. Il commissario, poi, dovrà darne notizia al PM ed ai creditori, unitamente alle proprie osservazioni
  2. al termine della liquidazione e dell'ultima ripartizione, debba presentare al commissario giudiziale un rapporto conclusivo, il rendiconto della gestione e copia degli estratti conto bancari. Anche in tal caso il commissario dovrà darne notizia al PM ed ai creditori, unitamente alle proprie osservazioni


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A. R. F. chiede
martedì 13/06/2023
“La mia domanda è questa:
un liquidatore mette all’asta (privata non giudiziale) dei terreni, detenuti da un affittuario detentore del diritto di prelazione agrario. Una persona si aggiudica l’asta e in base all’avviso di vendita, versa una caparra. Poi il liquidatore comunica al conduttore detentore del diritto di prelazione, dell’avvenuta aggiudicazione (si badi bene, si parla di asta privata e non giudiziale, dove non è possibile esercitare il diritto di abitazione). Il conduttore manifesta di voler esercitare il suo diritto di prelazione agrario. Ora l’aggiudicatario dell’asta, venutolo a sapere, decide di non aspettare i 6 mesi e chiede di poter avere indietro la caparra. Il liquidatore si oppone e riferisce all’aggiudicatario che con la manifestazione della sua rinuncia, ha perso la caparra, poiché il conduttore non ha ancora comprato i terreni, potendo benissimo non riuscire a comprarli. Passati i 6 mesi, il conduttore però compra i terreni. Tuttavia, il liquidatore non restituisce la caparra all’aggiudicatario, poiché l’aggiudicatario si era ritirato prima che l’affittuario riuscisse a comprare i terreni. Infatti il liquidatore afferma che l'aggiudicatario avrebbe dovuto aspettare la fine dei 6 mesi e constatare se il conduttore fosse riuscito a comprare i terreni, ma poiché si è ritirato prima, non ha diritto alla restituzione della caparra.
Purtroppo nell’avviso d’asta, il liquidatore non aveva specificato se l’aggiudicatario fosse obbligato ad attendere i 6 mesi, oppure era libero di poter recedere e richiedere la restituzione della caparra, qualora il conduttore avesse esercitato il suo diritto di prelazione agrario, ma non fosse però riuscito ancora a comprare i terreni.

La domanda è questa: può l’aggiudicatario di un’asta privata, che ha versato una caparra, recedere e richiedere la caparra indietro, qualora un conduttore eserciti il suo diritto di prelazione, sebbene però il conduttore non abbia ancora comprato i terreni?

Si richiede cortesemente una risposta corredata da riferimenti normativi ed orientamenti giurisprudenziali, possibilmente di legittimità.”
Consulenza legale i 21/06/2023
Alla figura del liquidatore giudiziale viene fatto riferimento nel Codice della Crisi di impresa, ed in particolare all’25 septies, il quale a sua volta richiama le disposizioni di cui al successivo art. 114 e gli artt. da 2919 a 2929 c.c.
Di particolare rilievo, per quanto qui interessa, è l’art. 114, il quale al suo primo comma, dopo aver disposto che il Tribunale nomina il liquidatore e “determina le altre modalità della liquidazione”, aggiunge che lo stesso tribunale “dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’art. 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita”.

Ad eccezione del citato art. 490 del c.p.c., nessun richiamo, né espresso e neppure indiretto, viene fatto alle altre norme che il codice di procedura civile detta in materia di vendita forzata, dal che se ne deve dedurre che sarà soltanto al contenuto dell’avviso di vendita, predisposto dal liquidatore in forza dei poteri attribuitigli dal Tribunale ed adeguatamente pubblicizzato (come appunto vuole l’art. 114 Codice della Crisi d’impresa), che occorre fare riferimento per risolvere la questione che qui viene posta.
Tale avviso, infatti, assimilabile per molti profili all’ordinanza di vendita di competenza del giudice dell’esecuzione, costituisce, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (si veda da ultimo Cass. Sez. III civ. sentenza n. 05.10.2018 n. 24570), lex specialis della vendita che si intende realizzare.
In quanto tale, comprende, perciò, la descrizione del bene in vendita; l’eventuale distinzione dei beni in lotti; le indicazioni per l’individuazione del prezzo base della vendita; l’offerta minima, ovvero quell’ importo-soglia idoneo a legittimare la partecipazione alla vendita; le forme di pubblicità ritenute necessarie, insieme al tempo consentito per la loro effettuazione; il termine (non inferiore a novanta né superiore a centoventi giorni) per la presentazione delle offerte irrevocabili d’acquisto; l’importo della cauzione e la modalità del suo pagamento; il termine e la modalità per il versamento del c.d. “saldo prezzo”.
La indicata dimensione “normativa” di tale avviso, che determina la fase di liquidazione del bene, implica la puntuale ottemperanza a ciascuna delle regole in essa contenute.

E’ proprio in tale ottica che va analizzato il contenuto dell’avviso di vendita in oggetto, dalla lettura del quale è possibile ritenere del tutto legittima la scelta che il liquidatore ha deciso di perseguire.
Più precisamente depongono a favore di tale soluzione le seguenti parti dell’avviso d’asta:
a) Pag. 3:
Per ciò che attiene allo stato di possesso del complesso immobiliare si dà atto che i terreni sono attualmente concessi in affitto…..
Si precisa, altresì, che la vendita è soggetta al vincolo della prelazione agraria a favore dell’affittuario, al quale sarà notificata l’aggiudicazione…”

b) Pag. 5:
4) l’offerta è irrevocabile, salvo che:
- Il liquidatore disponga la gara tra gli offerenti;
- Siano decorsi 120 (centoventi) giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta;…

c) Pag. 6:
Il liquidatore comunicherà immediatamente all’aggiudicatario la propria adesione all’offerta con la sottoscrizione del verbale di aggiudicazione, che costituirà perfezionamento del contratto preliminare di vendita…
…….
c)l’aggiudicatario deve versare la differenza del prezzo, dedotta la sola cauzione già prestata, entro un termine massimo di 120 (centoventi) giorni dalla data di aggiudicazione….con avvertimento che in mancanza si procederà a norma dell’art. 587 c.p.c.
….
d)nei 120 (centoventi) giorni successivi all’aggiudicazione, espletata la procedura per la notifica dell’invito ad esercitare il diritto di prelazione agraria…”.

Ebbene, dalla lettura delle parti sopra riportate se ne desume che lo schema seguito è quello della configurazione dell’offerta avanzata dai singoli offerenti come proposta irrevocabile d’acquisto, dalla quale ne consegue, a seguito della formalizzazione dell’aggiudicazione (con la sottoscrizione del relativo verbale), la conclusione di un contratto preliminare di vendita.
In quanto proposta irrevocabile d’acquisto, vale per essa il disposto di cui all’art. 1329 del c.c., il quale dispone al suo primo comma che la sua revoca non può avere alcun effetto per il tempo in cui ci si è obbligati a mantenerla ferma (nel caso di specie 120 giorni).
Inoltre, costituendo la formalizzazione del verbale di aggiudicazione conclusione di un contratto preliminare di vendita, varranno per tale fase le norme che il codice civile detta per detta fattispecie negoziale, ed in particolare l’art. 1385 del c.c., nella parte in cui dispone che se la parte che ha dato la caparra si rende inadempiente, l’altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra (meccanismo sostanzialmente analogo al dettato dell’art. 587 del c.p.c., rubricato “Inadempienza dell’aggiudicatario”).

Pertanto, sussistendo un diritto di prelazione (di cui veniva dato esplicitamente atto nell’avviso d’asta) ed essendo stato espressamente precisato in detto avviso che il verbale di aggiudicazione (avente natura di preliminare di vendita) andava notificato al prelazionario, l’aggiudicatario avrebbe dovuto mantenere ferma la sua proposta per tutto il tempo indicato nel bando di vendita, con la conseguenza che la manifestazione della volontà di recedere prima dello scadere di tale termine deve intendersi quale volontà di non voler adempiere all’obbligo assunto, con inevitabile applicazione della disciplina di cui all’art. 587 c.p.c. (analoga a quella dettata dal secondo comma dell’art. 1385 c.c.).