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Articolo 138 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Nomina del comitato dei creditori

Dispositivo dell'art. 138 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilità ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto previsto dall'articolo 139, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.

3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.

4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2.

5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato.

6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.

7. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.

Ratio Legis

Il Codice della crisi prevede che al G.d. siano attribuiti compiti di vigilanza sulla legalità sulla procedura e di intervento per dirimere eventuali conflitti o reclami, mentre al comitato sono attribuiti compiti valutativi sull'opportunità e la convenienza degli atti gestori.

Spiegazione dell'art. 138 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il comitato dei creditori è un organo collegiale che rappresenta gli interessi della massa dei creditori. Viene nominato dal G.d., e la sua composizione deve rappresentare in modo equilibrato quantità e qualità dei crediti.
La norma in esame prevede che la nomina sia effettuata dal G.d. entro 30 giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale (termine ordinatorio). La brevità del termine è quella di assicurare tempestivamente la presenza effettiva del comitato, per fare in modo che le scelte strategiche della procedura assunte nella fase iniziale della stessa non siano riconducibili al solo curatore ma rappresentino anche gli interessi della massa creditoria.

Posto che la nomina del comitato dei creditori deve avvenire antecedentemente all'udienza di verifica dello stato passivo (che si tiene non oltre 120 giorni dalla sentenza che apre la liquidazione, prorogabili a 150 in caso di «particolare complessità», ex art. 49 comma 3 lett. d) è previsto che se il creditore nominato non viene ammesso al passivo, lo stesso dovrà essere sostituito (si dice infatti che la composizione può essere modificata in relazione alle variazioni dello stato passivo). Altre ipotesi di sostituzione si possono verificare per giustificato motivo (ad es. si pensi alla violazione del dovere di riservatezza),

Al momento della nomina il G.d. deve sentire il curatore e tenere conto delle disponibilità o delle altre eventuali indicazioni fornite dai creditori.

Il comitato e' composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori.
Il creditore nominato deve accettare la nomina; l'accettazione può essere espressa o tacita, ma vale in generale ad escludere la natura pubblicistica del comitato e dei suoi membri, ai quali non può pertanto riconoscersi la qualità di pubblici ufficiali, né quella di incaricati di pubblico servizio.

La designazione del presidente del comitato compete ai membri che lo compongono; dev'essere realizzata entro 10 giorni dalla nomina ed è previsto che il comitato provveda a maggioranza, previa convocazione del curatore. Quindi, mentre la nomina dei componenti del comitato spetta al G.d., quest'ultimo non ha nessun ruolo nella designazione del presidente.

Ciascuno dei componenti del comitato può delegare l'espletamento delle sue funzioni ad un terzo, che rivesta la qualifica di avvocato o dottore commercialista, previa comunicazione al giudice delegato. La delega può essere generale, ovvero può essere parziale e riguardare una specifica riunione (ad es. nella quale sarà trattata una questione particolare) o un singolo affare, oppure tutti gli affari concernenti una certa categoria di atti.

Ai sensi del comma 6°, il componente del comitato in conflitto di interessi deve astenersi dalla votazione. Il conflitto di interessi rileva, ai fini di questa disposizione, quando il componente si trova nella situazione di perseguire il proprio interesse, sacrificando l'interesse generale della massa.

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