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Articolo 125 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Nomina del curatore

Dispositivo dell'art. 125 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.

2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili.

3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale già istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura della liquidazione giudiziale e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico(1).

Note

(1) Comma modificato dall'art. 19, comma 1, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Spiegazione dell'art. 125 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La nomina del curatore è effettuata con la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale.

L'articolo in commento contiene un rinvio agli artt. 356 e 358 del Codice della crisi, rispettivamente dedicati all'albo nazionale dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria con funzioni di gestione e di controllo nelle procedure concorsuali o di regolazione della crisi, ovvero ai requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure.
Un profilo innovativo e originale coincide con la possibilità di scegliere il soggetto a cui affidare l'incarico del curatore anche tra i consulenti del lavoro.

Tra le innovazioni più significative del Codice, in relazione alla pronuncia che apre il procedimento di liquidazione giudiziale, emerge la facoltà del Tribunale di designare uno o più esperti per l'assolvimento di incarichi specifici in sostituzione del curatore, così come sancisce l'art. 49, co. 3, lett. b), del Codice della crisi. Questi esperti assumerebbero la funzione di affiancare (senza sostituire) il curatore nell'esercizio di alcune prerogative, quando se ne ravvisi l'utilità; utilità da riferirsi presumibilmente al buon andamento della procedura concorsuale in esame.

L'articolo richiama per il curatore, gli esperti e l'eventuale coadiutore, le incompatibilità di cui all'art. 35 del d.lgs. 159/2011, il c.d. codice antimafia, in tema di amministratori giudiziari.

Si ricordi, infine, che è istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale ove confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali.




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