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Articolo 135 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Sostituzione del curatore

Dispositivo dell'art. 135 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore(1).

2. [[ABROGATO]](2).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Comma abrogato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 135 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'articolo in commento prevede la legittimazione del debitore e dei creditori di sollecitare il potere del tribunale di sostituire il curatore, al fine di evitare i conflitti di interesse.

La designazione del curatore in sostituzione di quello nominato dal tribunale non può essere arbitraria, ma va motivata.
Il provvedimento è reclamabile alla Corte d'appello (ex art. 124), sia nel caso in cui accolga la richiesta di sostituzione, sia nel caso in cui la respinga.


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