Cass. civ. n. 16393/2007
La proposizione normativa contenuta nell'art. 2467 cod. civ. - secondo cui il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della societā č postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della societā, deve essere restituito - č applicabile, come reso evidente dal secondo comma della disposizione, non a ogni forma di finanziamento da parte dei soci, ma, esclusivamente, alla figura dei cosiddetti prestiti anomali o "sostitutivi del capitale" al fine di porre rimedio alle ipotesi di sottocapitalizzazione cosiddetta nominale. Pertanto, in caso di impugnazione della delibera assembleare di rimborso di finanziamenti ritenuti anomali nel senso appena chiarito, la parte impugnante deve provare che la deliberazione medesima sia stata adottata in presenza di un eccesso di indebitamento rispetto al patrimonio netto della societā, o di una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, ovvero, in una fase in cui la societā, in reazione all'attivitā in concreto esercitata, aveva la necessitā delle risorse messe a disposizione dai socie finanziatori e non sarebbe stata in grado di rimborsarli.