(massima n. 1)
Se un bene mobile, pur dovendosi iscrivere in pubblici registri, non č stato invece iscritto, ai sensi dell'art. 815 cod. civ. si applica l'art. 1153 cod. civ. e non giā l'art. 1156 cod. civ.; pertanto, se colui al quale viene alienato tale bene - da chi appare legittimato - č in buona fede - da presumersi (art. 1147 cod. civ.), e non esclusa dalla mancanza dei documenti necessari per utilizzarlo (nella specie carta di circolazione di nuova vettura, non immatricolata) - ne acquista la proprietā mediante il possesso.