Cass. civ. n. 177/1984
Mentre l'art. 1503 c.c., in tema di riscatto convenzionale, impone al riscattante di corrispondere, oltre al prezzo, le spese ed ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, l'art. 8, comma sesto, della L. 26 maggio 1965, n. 590, pone a carico del retraente nel riscatto agrario l'onere di rimborsare soltanto il prezzo, e non anche le altre spese per l'acquisto del fondo sostenute dal retrattato. Per queste, il soggetto, cui devono essere poste a carico, va individuato, nella sede propria, in base al principio generale
cuius commoda eius incommoda, salvo il correttivo della responsabilitā per i danni dovuti alla propria condotta dolosa o colposa.
Cass. civ. n. 3470/1983
A differenza di quanto č stabilito per l'esercizio del riscatto convenzionale, per il quale č espressamente posto a carico del retraente l'obbligo di corrispondere oltre alle somme liquide dovute per il rimborso del prezzo anche quelle relative alle spese ed a ogni altro pagamento effettivamente fatto per la vendita (art. 1503 c.c.), per il riscatto agrario č posto, invece, a carico del coltivatore l'obbligo di corrispondere il solo prezzo e non anche le menzionate spese accessorie, ivi comprese quelle notarili e di registrazione sostenute dal retrattato.
Cass. civ. n. 2703/1978
Se nel contratto di compravendita con patto di riscatto sia stato simulatamente dichiarato un prezzo inferiore a quello effettivamente pattuito e corrisposto, gli eredi del venditore, per esercitare validamente il diritto di riscatto, devono corrispondere o, comunque, offrire al compratore, nel termine stabilito, il prezzo effettivamente ricevuto, la cui dissimulata pattuizione č quella che ha effetto tra le parti (art. 1414, secondo comma, c.c.). Pertanto essi, qualora facciano offerta del prezzo simulato senza integrarla nel termine suddetto, incorrono nella sanzione della decadenza anche nel caso di ignoranza della simulazione, data l'irrilevanza di tale stato soggettivo in una situazione in cui essi sono subentrati al posto del venditore defunto.
Cass. civ. n. 216/1977
Al fine dell'esercizio del diritto di riscatto da parte del venditore di beni mobili, ai sensi dell'art. 1503 c.c., č valida ed operante una dichiarazione proveniente dal rappresentante senza poteri del venditore medesimo, ove questi, prima della scadenza del termine per il riscatto, abbia ratificato l'atto posto in essere dal
falsus procurator, attraverso un'espressa manifestazione di volontā, ovvero attraverso un comportamento inequivocamente rivolto a farne propri gli effetti.
Cass. civ. n. 1805/1976
Ai sensi dell'art. 1503 secondo comma c.c., il venditore riscattante, al fine di non decadere dal diritto di riscatto, nel caso di rifiuto del compratore di ricevere le somme dovutegli, deve effettuare offerta reale delle somme medesime, e, pertanto, non anche provvedere successivamente al loro deposito
ex art. 1210 c.c.