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Articolo 2939 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi

Dispositivo dell'art. 2939 Codice Civile

La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse(1), qualora la parte non la faccia valere [2900].

Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato [2937].

Note

(1) Il presente articolo estende tale interesse anche a soggetti ulteriori rispetto al soggetto passivo del rapporto, incluse le ipotesi di rinunzia della parte. Il caso maggiormente frequente riguarda i creditori del debitore che si avvalgano dell'azione surrogatoria ex art. 2900, oppure della fideiussione ex art. 1936 verso il credito garantito.

Ratio Legis

La norma in esame è posta al fine di stabilire che interessato ad invocare la prescrizione è, il più delle volte, il soggetto passivo del rapporto, ma in ogni caso anche chiunque possa ricevere un concreto e serio pregiudizio ad opera dell'inerzia della parte, sempre che non si tratti invece della volontà di ottenerne un vantaggio diretto.

Spiegazione dell'art. 2939 Codice Civile

Indole del diritto accordato ai creditori ed agli interessati

Se la rinunzia al diritto di avvalersi della prescrizione importa una diminuzione nel patrimonio di chi la compie, ben può avvenire che essa pregiudichi le ragioni dei suoi creditori, i quali nel complesso dei beni a lui appartenenti hanno la garanzia delle proprie ragioni (2740, primo comma). Il legislatore ha previsto tale ipotesi e, con una espressa norma, ha stabilito che i creditori e chiunque vi ha interesse possono opporre la prescrizione anche se la parte (i. e. debitore) non la faccia valere oppure vi abbia rinunziato. Le ipotesi di cui si occupa l'articolo in esame, so­stanzialmente riprodotto dall'abrogato 2112, sono due e precisamente : opposizione della prescrizione nel silenzio della parte che avrebbe potuto farla valere: opposizione della prescrizione nonostante e contro la ri­nunzia della parte. Ora in qual modo possono configurarsi le anzidette due facoltà attribuite ai creditori ,ed a chiunque vi abbia interesse? e precisamente è da vedersi in esse un'applicazione della surrogatoria o della revocatoria? È nota la funzione dell'uno e dell'altro rimedio accordato ai creditori, come riflesso del principio dell'art. 2740 ; con la prima si consente a costoro di reagire ad un'inerzia negligente o volontaria del debitore sostituendosi a costui nell'esercitare i diritti suoi che egli tra­scura ; con la seconda si ripristina la situazione patrimoniale turbata — fraudolentemente o non - dal debitore in pregiudizio dei creditori. Ora, per rispondere a quell'interrogativo è necessario tener distinte le due ipotesi : che vi sia o non vi sia una rinunzia alla prescri­zione. Nel primo caso sembrerebbe potersi parlare di surrogatoria, dal momento che i creditori fanno valere un diritto del loro debitore : quello, cioè, di opporre la prescrizione : in realtà, però, una tale opinione non può essere accolta perché la facoltà di opporre la prescrizione non è uno dei diritti rinunzia, avvalendosi a tale scopo della revocatoria, alla quale poi seguirà l'esercizio della surrogatoria. Noi, pero, escludiamo st tratti di revocatoria per i seguenti rilievi : innanzi tutto la irrilevanza per 1' esercizio dell' actio de qua del consilium fraudis l'art. 2939, infatti, espressamente attribuisce ai creditori ed a qualunque altro interessato la facoltà, di opporre la prescrizione anche se il debitore vi abbia rinunziato ed anche se in questa sua rinunzia non sia dato ravvisare una determinazione fraudolenta dei diritti dei cre­ditori, per i quali è sufficiente che vi sia un pregiudizio : ora tutto ciò significa che la rinunzia di fronte a tali persone si considera come improduttiva di effetti ; in secondo luogo perché, anche se si volesse richiedere una revoca della rinunzia — revoca che potrebbe esser domandata solo dai creditori in quanto non v'è dubbio che gli altri interessati hanno un diritto proprio ad agire — essa finirebbe con l'essere superflua nei confronti sia del debitore, che ormai non può più sottrarsi agli effetti derivanti dalla sua rinunzia, sia dei creditori che si devono ritenere sufficientemente cautelati dalla disposizione dell'art. 2939.

Ma, escluso in questo un'applicazione della revocatoria, non si può ritenere che il creditore od il terzo interessato (condebitore solidale, fi­deiussore, acquirente d'un fondo gravato da un diritto reale di godi­mento o di garanzia) nell'opporre la prescrizione, agisca in base al cor­rispondente diritto del rinunziante (il che, in sostanza, significherebbe agire in surrogatoria) per il seguente motivo desunto dalla semplice constatazione dello stato di fatto susseguente alla rinuncia ; che, cioè, a quel diritto il titolare ha rinunziato: la dichiarazione di non voler gio­varsi dell'avvenuta prescrizione produce, in chi la rende, la rinunzia al diritto di avvalersene e se, per effetto di ciò, manca nel debitore un di­ritto che dovrebbe, in sua vece, essere esercitato dai creditori o da qualunque altra persona interessata, si resta fuori del campo di appli­cazione della surrogatoria: al diritto di far valere la prescrizione, si è sostituito, per effetto della rinunzia, un obbligo in chi l'ha emessa di ri­spettare il ripristinamento della situazione giuridica anteriore alla ri­nunzia. Queste considerazioni ci sembrano sufficienti per escludere ogni riflesso di surrogatoria dall'art. 2939 e concludere che questo invece, ac­corda un'azione personale, diretta, autonoma ed indipendente dal diritto del debitore ai creditori ed a qualunque altro interessato che voglia oppor­re la prescrizione, per far dichiarare estinta un'obbligazione del debitore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1200 Nell'art. 2937 del c.c. sono insieme fuse, con qualche ritocco che non ne altera la sostanza, le disposizioni degli articoli 2107, 2108 e 2111 del codice anteriore. Rimane fermo il duplice principio che si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta e che non può rinunciarvi chi non può disporre validamente del diritto. E' riprodotta nell'art. 2938 del c.c. la disposizione dell'art. 2109 del codice del 1865 circa la non rilevabilità d'ufficio della prescrizione non opposta e nell'art. 2939 del c.c. la disposizione dell'art. 2112, con una variante, rispetto a quest'ultimo articolo, diretta a porre in rilievo che la prescrizione può essere opposta dai terzi che vi abbiano interesse anche dopo che la rinuncia del debitore a opporla sia già avvenuta. Ho eliminato la norma dell'art. 2110 del codice precedente sull'opponibilità della prescrizione in appello, poiché incompatibile con il disposto dell'art. 345 del c.p.c., secondo comma, del nuovo codice di procedura civile, che non consente alle parti di proporre in appello nuove eccezioni, salvo che esistano gravi motivi accertati dal giudice.

Massime relative all'art. 2939 Codice Civile

Cass. civ. n. 6934/2007

L'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale ha effetto anche a favore dell'altro (o degli altri) coobbligati, tutte la volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell'assicuratore per la r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia costituito in giudizio. Di converso, nell'ipotesi in cui, costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante, quest'ultimo espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione sollevata dall'assicuratore, ovvero nulla eccepisca in corso di procedimento, tale comportamento avrà, in entrambi i casi, univoca significazione di manifestazione tacita di volontà di rinunciare altresì all'azione contrattuale nei confronti dell'assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio (onde sentir in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all'illecito così come rappresentato e contestato dall'attore).

Cass. civ. n. 690/2006

Seppure l'eccezione di prescrizione — essendo uno strumento di difesa esperibile da parte di colui contro il quale è proposta l'azione o, ai sensi dell'art. 2939 c.c. da parte dei creditori del debitore che sia rimasto inerte nel farla valere o che vi abbia rinunciato — non può essere sollevata da parte del titolare del diritto, la deduzione al riguardo formulata dai venditori in ordine alla prescrizione del diritto al pagamento del prezzo assume rilevanza quando l'inadempimento della relativa obbligazione, alla cui esecuzione sia stata subordinata l'efficacia della sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., debba essere reputato di non scarsa importanza giacché, essendo il predetto termine di prescrizione ormai scaduto, verrebbe altrimenti rimessa per un tempo indefinito esclusivamente all'acquirente la possibilità di dare luogo - o non — al trasferimento della proprietà (pagando il prezzo o facendone offerta reale oppure contrastando appunto mediante l'eccezione di prescrizione eventuali iniziative dell'altra parte).

Cass. civ. n. 5262/2001

Per stabilire gli effetti dell'eccezione di prescrizione proposta da persona diversa dal debitore convenuto (ex art. 2939 c.c.), occorre distinguere: a) se la prescrizione è eccepita dal creditore del debitore inerte o rinunciatario ad eccepirla, tale eccezione ha l'effetto di estinguere il diritto dell'attore, nei limiti della somma che il convenuto deve all'eccipiente; b) se, invece, l'eccezione è proposta da altri soggetti (nella specie, l'assicuratore r.c.a. del debitore convenuto) essa non estingue il diritto dell'attore, ma soltanto il credito vantato dal debitore convenuto nei confronti del terzo eccipiente.

Cass. civ. n. 4779/1981

La proponibilità in via surrogatoria dell'eccezione di prescrizione di un diritto azionato verso il proprio debitore da parte del creditore, in luogo del predetto debitore che sia rimasto inerte o abbia rinunciato a proporla, mira ad assicurare al creditore la conservazione della garanzia generica offertagli dal patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.) con l'estinzione del diritto del terzo nei confronti del debitore inerte o rinunciante, nei limiti, peraltro, della somma che questi deve al creditore. Invece, la proponibilità della stessa eccezione da parte di qualsiasi altro terzo «che vi abbia interesse» non produce l'estinzione del diritto, né paralizza l'azione del creditore inerte o rinunciante, ma tale risultato, relativo e limitato, determina esclusivamente nell'ambito del rapporto tra il terzo interessato e detto debitore, attribuendo al primo, quando perla duplicità dei rapporti sostanziali vi sia una dipendente duplicità di rapporti processuali, una legittimazione ad eccepire la prescrizione (e ad impugnare la decisione di primo grado, che abbia escluso la prescrizione, per gli effetti che spiega sul rapporto di cui sono parti il soggetto che vi abbia interesse e il debitore) nei confronti della sua controparte di tale rapporto e nell'ambito di esso. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione del diritto dell'attore principale, che, ove non proposta dal convenuto garantito, può essere formulata dal chiamato nell'ambito del rapporto di garanzia, non può essere dallo stesso soggetto proposta nei confronti dell'attore principale al fine di paralizzare la pretesa da questo fatta valere nei confronti del convenuto garantito.

Cass. civ. n. 567/1976

L'art. 2939 c.c. configura due ipotesi di legittimazione all'azione di prescrizione da parte di persona diversa dal debitore: a) quella dei creditori della parte, i quali possono, surrogandosi alla parte medesima, opporre al terzo creditore la detta eccezione, con l'effetto sostanziale di estinguere il credito di quest'ultimo, e di conservare così la loro garanzia patrimoniale sui beni della parte; b) quella di chiunque ha interesse ad evitare un qualsivoglia effetto pregiudizievole dalla mancata eccezione della prescrizione. In entrambe le ipotesi trattasi di legittimazione surrogatoria, esercitabile nei limiti di consistenza dell'interesse del legittimato, onde: a) i creditori non possono, opponendo la prescrizione, estinguere il credito del terzo, nei confronti della parte debitrice, nella porzione eccedente i limiti quantitativi del loro credito; b) gli altri interessati ottengono, attraverso l'eccezione di prescrizione, di estinguere la pretesa creditoria del terzo solo nei loro confronti, e non anché nei confronti della parte-debitore principale. (Nella specie, il convenuto nell'azione per vizi della cosa venduta aveva chiamato in garanzia un terzo, il quale, surrogandosi a lui aveva opposto, ex art. 2939 la prescrizione della detta azione. La Corte - enunciando il principio di cui in massima — ha ritenuto tale opposizione idonea ad estinguere ogni pretesa nei confronti del chiamato in causa. ma non nei confronti del convenuto).

Qualora la parte rinunzi espressamente ad eccepire la prescrizione a norma dell'art. 2939 c.c., possono configurarsi due ipotesi di legittimazione surrogatoria all'eccezione, e cioè: a) i creditori della parte si surrogano alla medesima, opponendo al terzo la detta eccezione, con l'effetto di revocare la rinunzia alla prescrizione, di estinguere il diritto del terzo e di conservare così integra la garanzia patrimoniale della parte debitrice (efficacia assoluta dell'eccezione di prescrizione); b) chiunque ha interesse ad evitare qualsiasi effetto pregiudizievole dalla mancata eccezione, si surroga alla parte, opponendo al terzo la prescrizione, con l'effetto, però, di rimuovere gli effetti della rinunzia e di rendere inopponibile la pretesa del terzo soltanto nei propri confronti, restando il diritto del terzo integro nei confronti della parte rinunziante.

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