(massima n. 1)
Perché sussista rinuncia tacita alla prescrizione č necessaria un'incompatibilitā assoluta tra il comportamento del debitore e la volontā del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui; occorre cioč che nel comportamento del debitore sia insita, senza possibilitā di una diversa interpretazione, l'inequivoca volontā di rinunciare alla prescrizione giā maturata e, quindi, di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era estinto. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice di merito č incensurabile in sede di legittimitā se sonetto da congrua e logica motivazione.