(massima n. 1)
La rinuncia alla prescrizione - espressamente prevista dall'art. 2937 c.c. - č un negozio unilaterale non recettizio, la cui validitā ed efficacia prescinde dalla conoscenza che ne abbia iI soggetto interessato, essendo necessario soltanto che la volontā del rinunciante risulti in modo inequivocabile.