(massima n. 1)
La rinuncia tacita a far valere la prescrizione presuppone un comportamento processuale in cui sia necessariamente insita la univoca volontą di non sollevare la relativa eccezione; pertanto, se la parte si difende nel giudizio di primo grado sul merito della causa senza eccepire preliminarmente la prescrizione, non per questo tale condotta assume la valenza di un comportamento univoco, incompatibile con la volontą di sollevare tale eccezione, la quale, oltretutto, nella vigenza del testo originario dell'art. 345 c.p.c. - applicabile alla fattispecie "ratione temporis" - poteva essere dedotta per la prima volta anche in appello.