Tutela giurisdizionale e autotutela privata
Il titolo IV consta di un capo I, dedicato alle «
disposizioni generali» e di un capo II dedicato all'esecuzione forzata. Il capo I si inizia appunto con l'art. 2907, il quale costituisce in certo senso il ponte di passaggio tra il diritto sostanziale e il processo. La disposizione ha in primo luogo una rilevanza di carattere costituzionale, in quanto stabilisce il principio del «
monopolio » della giurisdizione dello Stato. Ne consegue che le forme di autotutela, sia pure controllata, come l'arbitrato, costituiscono delle eccezioni nel nostro ordinamento giuridico, ove la ragion fattasi è considerata quale illecito penale.
L'articolo in questione pone inoltre in evidenza un altro principio fondamentale, questo proprio a cavaliere tra il diritto sostanziale e il processo: voglio dire il principio della domanda giudiziale, già desumibile dagli art. 99 e 112 cod. proc. civ. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).
Tale principio ha, come ho detto , uno speciale rilievo in quanto stabilisce che di regola il nostro ordinamento conosce solo giurisdizione con azione, sia questa attribuita al privato, titolare dell'interesse protetto dal diritto materiale, sia invece ad un organo, portatore di un interesse pubblico, quale è il pubblico ministero.
Diritto soggettivo e azione
Sotto questo profilo, quindi, l'articolo annotato offre l'occasione a interessanti osservazioni di ordine dommatico : quanto concerne la messa in movimento del processo riguarda soprattutto il diritto sostanziale. L'ambito del diritto subbiettivo riconosciuto al singolo si riverbera infatti sul potere del singolo di richiedere la tutela giurisdizionale. Per dir meglio, quest'ultimo potere non rappresenta che un aspetto del diritto subbiettiva ; una volta messo in moto il processo, le parti avranno sul processo stesso determinati poteri processuali, che variano a seconda dei singoli ordinamenti processuali. D'altra parte, anche l'obbligo del giudice di decidere entro i
petita partium costituisce un ulteriore riflesso di una qualità intrinseca del diritto soggettivo.
Giustamente, pertanto, si. suole osservare che il processo civile odierno è caratterizzato
dall'azione, precisamente da ciò che il giudice non può di
regola provvedere alla tutela dei diritti subbiettivi se non dietro domanda della parte interessata (v. pure art. 100 cod. proc. civ.) ; anzi, tutta la struttura del processo — quale «
Klageverfalvren» é carattizzata appunto dal principio della «
azione ». Si può osservare, a tale proposito, come tale nozione di processo sia quella tramandaci dalla tradizione romana, ed essa si impernia sul riconoscimento al soggetto di una sfera di autonomia, estrinsecantesi altresì nel potere di chiedere la tutela giurisdizionale.
Interesse pubblico e interesse privato nella tutela giurisdizionale
L'articolo annotato offre, inoltre, il destro a considerazioni circa la posizione degli 100 c.p.c. fornisce infatti la che il processo civile è di regola posto in moto in quanto un soggetto accusi interesse a conseguire una pronuncia giurisdizionale.
Altra questione è, poi, il determinare in che senso l’interesse pubblico alla giusta composizione delle liti o all’attuazione del diritto oggettivo sia armonizzabile con l'interesse del privato. Senza entrare in questa sede in più approfondite disquisizioni, preme rilevare che intanto l'interesse pubblico viene soddisfatto, in quanto il giudice dà ragione a chi l'ha, in quanto, cioè, il giudice riafferma quell'interesse che il legislatore ha dichiarato meritevole di tutela, ponendo la norma giuridica che trova attuazione nel caso concreto.
Azione privata e azione pubblica nel processo civile
Il processo civile, dunque, si muove in quanto le parti propongono una domanda giudiziale. Il problema della messa in moto del processo suole essere indicato, come problema dell'azione. Qui non è possibile esporre, sia pure in via sintetica, il lavorio svolto dalla dottrina per addivenire ad una nozione di «azione». Preme rilevare che il nuovo codice, e in particolare l'articolo annotato, non ha preso posizione netta per nessuna delle numerose teorie in materia, ponendo in rilievo la connessione necessaria tra titolarità del diritto (v. anche art. 81 cod. proc. civ.) e la facoltà di far valere questo diritto in giudizio, al fine di ottenere la tutela dagli organi giurisdizionali.
A siffatto principio non costituiscono deroga le disposizioni, le quali investono il pubblico ministero del potere di richiedere in giudizio la tutela giurisdizionale di un dato diritto. In tali casi il pubblico ministero si fa portatore di un interesse pubblico, considerato dall'ordina-mento giuridico prevalente anche rispetto all'interesse privato, ond'egli può perseguire la tutela non solo quando il privato rimanga inattivo e sia incapace di provvedervi, ma altresì —almeno in talune ipotesi — in contrasto con l'iniziativa eventuale di parte. Un'elencazione completa di tutti i casi in cui pubblico ministero interviene nel processo in via d'azione è assai difficile ; mi limito a rammentare qui taluni casi tra i più noti: articoli 38, 48, 117, 119, 264, 303, 321, 431, 2076, 2098 cod. civ.), oltre a numerose altre disposizioni contenute in leggi speciali.
È evidente come l'intervento del P. M. è giustificato qualora l'ordine giuridico ritenga opportuno fare intervenire un soggetto, più sensibile all'interesse pubblico. Interesse, di cui potrebbe anche essere considerato portatore altro organo pubblico, ma che comunque non può trovare una sufficiente spiegazione nella figura della sostituzione processuale. Indubbiamente se in un ordinamento l'«azione» pubblica sostituisse integralmente l'azione privata ciò importerebbe il disconoscimento al privato di ogni ambito di autonomia negoziale ; autonomia che è già in vario modo allorquando il potere di promuovere la tutela giurisdizionale di un interesse spetta
anche al pubblico ministero. Nell'ordinamento attuale le maggiori attenuazioni si verificano, come s'è visto, nel campo del diritto familiare e in quello del lavoro, ove più evidenti sono gli interessi pubblici immediati.
Giurisdizione senza azione
Mentre la giurisdizione è, nel nostro ordinamento, di regola «con azione », soni dei casi in cui il giudice può provvedere senz'altro d'ufficio, in base ad una propria valutazione dell'interesse che deve essere protetto. Si è in tali casi ravvisata la figura della «giurisdizione senza azione », un esempio della quale si avrebbe, nel nostro ordinamento, nel processo di esecuzione concorsuale, o fallimento, in quanto l'ufficio può essere dichiarato d'ufficio. Il giudice può provvedere l'ufficio anche in altre ipotesi, aventi carattere del tutto eccezionale ; articoli 303, 340, 3° comma, cod. civ.
Tutela giurisdizionale degli interessi corporativi
Il secondo comma dell’articolo prevede una particolare forma di tutela giurisdizionale dei diritti, precisamente quella richiesta dalle associazioni legalmente riconosciute nei casi e nelle forme stabilite dalle varie forme, sparse nel codice civile (es.
art. 2076 del c.c.), nel codice di procedura civile e nelle leggi sindacali, nell’interesse delle categorie professionali. Dato l’orientamento generale dei nuovi codici non poteva mancare una disposizione, sia pure di carattere generale e programmatico, che inquadrasse accanto agli interessi individuali anche quelli delle categorie professionali, indicando la titolarità della relativa legittimazione.