Nessun giudice senza attore
Nessuna autorità giudiziaria può emettere provvedimenti giurisdizionali se non ne sia proposta domanda da chi risulti titolare dell'azione che si pretende di far valere o da chi sia legittimato ad esercitarla: nel processo civile, colui che propone la domanda è propriamente detto attore; nel processo penale, a dare impulso al procedimento è, invece, il Pubblico Ministero.