La confessione giudiziale (1) è spontanea o provocata mediante interrogatorio formale (2).
La confessione giudiziale (1) è spontanea o provocata mediante interrogatorio formale (2).
Cass. civ. n. 38626/2021
L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dall'interrogato. Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale e, se anche il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti, tali elementi non possono prevalere rispetto alle risultanze di prove dirette.Cass. civ. n. 24468/2020
Alle dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dalla parte al CTU non può che attribuirsi la stessa valenza probatoria che è riconosciuta dall'art. 2735, comma 1, seconda parte, c.c. alle dichiarazioni confessorie stragiudiziali fatte al terzo, le quali non hanno efficacia di "piena prova", ma possono concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 01/06/2015).Cass. civ. n. 11898/2020
La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessione giudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essere liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto valere in giudizio. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/02/2016).Cass. civ. n. 20255/2019
Le dichiarazioni rese dall'imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile e non possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile, atteso che questa ricorre, ai sensi dell'art. 228 c.p.c., soltanto nei casi in cui sia spontanea o provocata in sede di interrogatorio formale, quindi all'interno del giudizio civile medesimo.Cass. civ. n. 5725/2019
La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e risponde alla regola per la quale ove la parte riferisca fatti a sé sfavorevoli le sue dichiarazioni hanno valore confessorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto valenza confessoria alle dichiarazioni, rese dall'attrice in sede di interrogatorio formale, secondo cui la caduta, in assenza di ostacoli alla visione dei luoghi, era avvenuta in pieno giorno e mentre guardava la strada, piena di buche).Cass. civ. n. 4509/2019
Ai sensi dell'art. 2731 c. c., l'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto. Ne consegue che non hanno valore confessorio le dichiarazioni rese dal mandatario del titolare del diritto medesimo.Cass. civ. n. 2482/2019
La confessione resa da uno dei litisconsorti necessari può essere liberamente apprezzata dal giudice per trarne elementi di convincimento anche nei confronti degli altri, con una valutazione discrezionale che non soggiace al sindacato di legittimità qualora sia motivata.Cass. civ. n. 19327/2017
In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la confessione giudiziale proveniente da un soggetto litisconsorte facoltativo, qual è il conducente danneggiante non proprietario del veicolo, rispetto all'assicuratore ed al proprietario dello stesso, è liberamente apprezzabile dal giudice nei riguardi di costoro, in applicazione dell'art. 2733, comma 3, c.c., mentre ha valore di piena prova nei confronti del medesimo confidente, come previsto dall'art. 2733, comma 2 c.c.Cass. civ. n. 6262/2017
In tema di prova della simulazione di una compravendita immobiliare, contratto che esige la forma scritta "ad substantiam", la mancanza della controdichiarazione osta all'ammissibilità dell'interrogatorio formale, ove rivolto a dimostrare la simulazione soggettiva relativa, giacché la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, non può supplire al difetto dell'atto scritto, necessario per il contratto diverso da quello apparentemente voluto; viceversa, ove sia diretto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, l'interrogatorio formale è ammissibile, anche tra i contraenti, perché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita.Cass. civ. n. 24539/2016
Pur essendo vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta - così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 c.p.c. - siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., è tuttavia necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Conseguentemente, è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che ha ritenuto l'esistenza di un mandato di gestione di un patrimonio mobiliare da parte di un promotore finanziario in ragione del tenore della comparsa di risposta di quest'ultimo, sebbene tale comparsa non fosse da lui sottoscritta).Cass. civ. n. 8403/2014
Il valore di prova legale della confessione, quale vincolo per il giudice alla verità dei fatti che ne formano oggetto, non implica anche il dovere di considerarli sicuramente rilevanti e decisivi al fine di determinarne il convincimento, che può formarsi in base a tutti gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio.Cass. civ. n. 24754/2013
Nell'ipotesi di dichiarazioni aggiunte alla confessione, opera, ai sensi dell'art. 2734 c.c., il principio di inscindibilità, nel senso che la mancata contestazione di controparte comporta l'esonero del dichiarante dall'onere di provare i fatti aggiunti, assumendo, in tal caso, la dichiarazione valore di prova legale nel suo complesso, mentre solo quando la controparte contesta le dichiarazioni il confitente ha l'onere di provare i fatti aggiunti, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l'apprezzamento dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse.Cass. civ. n. 23971/2013
La quietanza, come dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata; invero, l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione.Cass. civ. n. 15464/2013
Le dichiarazioni rese dall'imputato nel dibattimento penale sono soggette al libero apprezzamento del giudice civile e non possono integrare una confessione giudiziale nel giudizio civile, atteso che questa ricorre, ai sensi dell'art. 228 c.p.c., soltanto nei casi in cui sia spontanea o provocata in sede di interrogatorio formale, quindi all'interno del giudizio civile medesimo.Cass. civ. n. 21509/2011
La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e non già opinioni o giudizi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso potesse integrare una confessione giudiziale la dichiarazione, resa in interrogatorio formale, secondo cui lo scalino situato all'interno di una chiesa "si vede male perché dà la sensazione di essere in piano, mentre invece c'è un gradino in discesa", la quale, dunque, non verteva non su un fatto, ma esprimeva una valutazione soggettiva di una realtà fisica).Cass. civ. n. 7523/2001
Le enunciazioni contenute in un ricorso per decreto ingiuntivo (nella specie, non firmato dalla parte) non possono legittimamente considerarsi come dichiarazioni sfavorevoli alla parte stessa, atteso che, ai fini della configurabilità di una confessione giudiziale spontanea (art. 229 c.p.c.), “atti processuali” sono soltanto quelli compiuti in seno al processo nel contraddittorio delle parti e, comunque, sottoscritti dalle parti medesime.Cass. civ. n. 7097/1992
La prova (piena) dei fatti contrari alla parte che li ha confessati, che il giudice ha il dovere di trarre dalla confessione, non può essere vinta con una mera prova contraria, essendo necessario dimostrare anche che la difformità dal vero non è stata cosciente.Cass. civ. n. 5390/1977
Il principio, secondo il quale la totale o parziale confessione resa in sede di risposta all'interrogatorio formale può equivalere alla sussistenza di quel principio di prova scritta che consente l'ingresso della prova testimoniale, anche in relazione a negozi per i quali sia prescritta la forma solenne ad substantiam, opera solo quando la confessione provenga dallo stesso stipulante del negozio, non già quando provenga da un terzo, il quale abbia in causa la posizione di litisconsorte facoltativo. (Nella specie, la confessione era stata resa da un soggetto che non rivestiva più la carica di legale rappresentante della società convenuta e non aveva più, quindi, la disponibilità dei diritti in contestazione).
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