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Articolo 2731 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Capacità richiesta per la confessione

Dispositivo dell'art. 2731 Codice Civile

La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto [2733], a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato(1)(2).

Note

(1) Nell'ipotesi in cui la parte non possa disporre del diritto controverso in quanto incapace, la dichiarazione confessoria può essere resa dal suo rappresentante legale (v. 1387), ad esempio dal tutore nel caso dell'interdetto e da chi eserciti la responsabilità genitoriale nel caso del minore non emancipato. Egli non può rifiutare l'interrogatorio e non deve dotarsi di alcuna autorizzazione ulteriore, in aggiunta a quella già eventualmente richiesta per agire in giudizio in nome e per conto dell'incapace. Il valore probatorio della dichiarazione confessoria così ottenuta opera con le medesime limitazioni e formalità di quella resa dal rappresentato.
(2) Nella circostanza di rappresentanza volontaria (v. 1387), perché la confessione resa dal rappresentante produca valore probatorio, è necessario che gli siano stati attribuiti poteri ad hoc, attraverso un'esplicita autorizzazione. In caso contrario, la confessione potrà essere soggetta solamente alla discrezionale valutazione del giudice.

Ratio Legis

La capacità di disporre di diritti, propri o altrui nel caso del rappresentante, è richiesta poiché la confessione può comportare l'assunzione di un obbligo. In mancanza, la confessione risulterà liberamente apprezzabile dal giudice, non producendo efficacia ex lege.

Spiegazione dell'art. 2731 Codice Civile

Capacità del confitente. Persone fisiche e giuridiche

La confessione ha per oggetto un fatto ; essa é quindi normal­mente (v. articolo prec. n. i) una dichiarazione di scienza. Come tale, dovrebbe essere consentita a chiunque, cosi come tutti (salvo poche eccezioni) possono rendere una testimonianza in senso stretto. Tut­tavia la legge, in considerazione del pericolo che una dichiarazione di scienza mascheri un atto di volontà, la regola cosi come se fosse precisa­mente un negozio giuridico.

a) Innanzi tutto, come meglio si vedrà all'art. 2733, occorre che la confessione determini a carico del confitente quella situazione che si sarebbe determinata qualora egli avesse disposto del diritto corrispon­dente. Se quindi il diritto è obiettivamente indisponibile (v. art. 2733) non può esservi confessione.

b) Se il diritto è obiettivamente disponibile, può darsi che esso appartenga ad un soggetto di diritto che possa agire da solo attraverso o in concorso con altri. In questo secondo caso siamo '549.11ftonte ad un incapace che può essere tale per la sua stessa natura (ed es. la persona giuridica, almeno secondo la concezione tradizionale recente oppugnata da Carnelutti, o per determinazione di legge. Quanto alle persone giuridiche, è noto che taluno, come il Quarta, ha sostenuto l’ impossibilità di una confessione da parte loro. Ma la teoria dominante é in senso opposto, in quanto, secondo il Ferrara « non già che la coscienza dei rappresentanti per funzione si identifichi con quella dell'ente rappresentato, ma gli effetti giuridici, che da. questi momenti subbiettivi derivano, si ripercuotono in bene o in male sul patrimonio della persona giuridica ». Regolata la confessione come un atto di disposizione, da un lato la difficoltà sparisce, perché quell'effetto è una conseguenza necessaria della partecipazione al commercio giuridico, dall'altro sa­ranno necessarie quelle forme abilitative che occorrono appunto per tali disposizioni. Lo stesso è a dirsi per le persone fisiche. Conseguentemente rispetto alle persone giuridiche siano esse pubbliche o private, dovrà aversi riguardo alle norme che regolano la costituzione ed il funzionamento, tenuto presente, quanto a quelle della seconda categoria, l'art. 19 del codice stesso, secondo cui le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33 non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza. Rispetto alle persone fisi­che, bisogna tener presente gli articoli 316, 320 quanto ai genitori ; gli articoli 374, 375 quanto ai tutori dei minori, 394 quanto ai cu­ratori degli inabilitati, 424 quanto ai tutori degli interdetti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2731 Codice Civile

Cass. civ. n. 8130/2022

Il commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa non ha la capacità di disporre dei diritti dell'impresa, sicché, ai sensi dell'art. 2731 c.c., alle dichiarazioni da lui rese in sede giudiziale non può attribuirsi il valore di ammissione di fatti di natura confessoria.

Cass. civ. n. 4509/2019

Ai sensi dell'art. 2731 c. c., l'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto. Ne consegue che non hanno valore confessorio le dichiarazioni rese dal mandatario del titolare del diritto medesimo.

Cass. civ. n. 15570/2015

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo (nel regime cd. intermedio di cui al d.lgs. n. 5 del 2006), il fallito, per quanto destinatario della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non assume la qualità di parte del giudizio e non può, quindi, rendere interrogatorio formale sui fatti oggetto della domanda, né gli è deferibile il giuramento suppletorio o decisorio.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore, in quanto terzo rispetto al fallito e privo della capacità di disporre del diritto controverso, non può essere sollecitato alla confessione su interrogatorio formale con riferimento a vicende solutorie attinenti all'obbligazione dedotta in giudizio, né gli è deferibile il giuramento decisorio.

Cass. civ. n. 25286/2013

Le deduzioni del curatore fallimentare in un giudizio civile sono prive di qualsiasi valore confessorio, stante la sua qualità di terzo rispetto all'imprenditore fallito.

Cass. civ. n. 28711/2008

L'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo alla controversia in questione. Conseguentemente, ove provenga da un rappresentante, occorre che il rapporto di rappresentanza sia in vita nel momento in cui è resa la confessione, dovendosi escludere, in mancanza, l'efficacia confessoria delle dichiarazioni rilasciate. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che, correttamente, il giudice di merito aveva negato valore confessorio alle dichiarazioni rese dal segretario del sindacato FILCA CISL Federazione del Molise, in carica all'epoca dei fatti attesa l'avvenuta cessazione dall'incarico al momento dell'interrogatorio reso in udienza)

Cass. civ. n. 6687/1998

La dichiarazione a contenuto confessorio resa da soggetto incapace (nella specie, minore) ha valore di mero indizio, e può essere valutata dal giudice unitamente agli altri elementi di prova acquisiti al giudizio.

Cass. civ. n. 4015/1995

L'art. 2731 c.c. che lega l'efficacia probatoria della confessione alla capacità di disporre del diritto a cui i fatti si riferiscono, riguarda la capacità e la legittimazione ad agire e non la capacità processuale richiesta dall'art. 75 c.p.c., con la conseguenza chela capacità di stare in giudizio (con l'autorizzazione del giudice tutelare o senza, per le liti passive) del rappresentante del minore non implica la capacità di questo di rendere confessione di fatti sfavorevoli al minore e favorevoli all'altra parte.

Cass. civ. n. 8229/1994

L'efficacia piena ed incondizionata della confessione, superabile solo con la prova dell'errore di fatto o della violenza (art. 2732 c.c.), postula che essa non abbia avuto ad oggetto diritti indisponibili, atteso che, a norma dell'art. 2731 c.c., il confidente deve avere la capacità di disporre del diritto. Tale capacità non sussiste nel caso di una quietanza — che integra una ipotesi di confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore — sottoscritta dal lavoratore a favore del datore di lavoro, nella quale il primo affermi di aver percepito l'anticipazione dell'integrazione salariale, atteso che tale integrazione vale anche per l'anticipazione fattane dal datore di lavoro, quale adiectus solutionis causa o mandatario ex lege dell'istituto — costituisce una prestazione economica di natura previdenziale, in quanto tale indisponibile perché destinata al perseguimento di un interesse pubblico sul quale non possono prevalere interessi individuali.

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