È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite [1419, 2178, 2262, 2263, 2280, 2553, 2554].
È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite [1419, 2178, 2262, 2263, 2280, 2553, 2554].
Cass. civ. n. 17498/2018
E' lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di una societą azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo cosģ operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in societą, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (c.d. "put") entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della societą. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/02/2016).Cass. civ. n. 24376/2008
Al contratto di associazione in partecipazione non si applica il divieto del patto leonino, dettato in materia societaria dall'art. 2265 c.c., ai sensi del quale č vietato che uno o pił soci siano esclusi in modo totale e costante dagli utili o dalle perdite; quanto alla posizione dell'associato, l'unica regola inderogabile consiste nel divieto, posto dall'art. 2553 c.c., di porre a carico del medesimo perdite in misura superiore al suo apporto, potendo invece le parti determinare tale onere in misure diverse dalle partecipazioni agli utili o anche escluderlo del tutto, come avviene nella cosiddetta cointeressenza impropria.Cass. civ. n. 8927/1994
Il divieto del cosiddetto patto leonino posto dall'art. 2265 c.c. (ed estensibile a tutti i tipi sociali, attenendo alle condizioni essenziali del tipo «contratto di societą») presuppone una situazione statutaria costitutiva dei diritti e degli obblighi di uno o pił soci nei confronti della societą ed integrativa della loro posizione nella compagine sociale caratterizzata dalla esclusione totale e costante di uno o di alcuni soci dalla partecipazione al rischio di impresa e dagli utili, ovvero da entrambe. Pertanto, esulano dal divieto le pattuizioni regolanti la partecipazione alle perdite e agli utili in misura difforme dall'entitą della partecipazione sociale del singolo socio, sia che si esprimano in una misura di partecipazione difforme da quella inerente ai poteri amministrativi (situazione di rischio attenuato), sia che condizionino in alternativa la partecipazione, o la non partecipazione, agli utili o alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti. Peraltro, il divieto di esclusione dalla partecipazione agli utili o alle perdite deve essere riguardato in senso sostanziale, e non formale, per cui esso sussiste anche quando le condizioni della partecipazione agli utili o alle perdite siano, nella previsione originaria delle parti, di realizzo impossibile, e nella concretezza determinino una effettiva esclusione totale da dette partecipazioni.
SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!
Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo?
Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!