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Articolo 640 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine

Dispositivo dell'art. 640 Codice Civile

Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva [633, 1353 c.c.] o dopo un certo tempo(1) [637 c.c.], l'onerato può essere costretto(2) a dare idonea garanzia(3) [1179 c.c.] al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto [641 c.c., 119, 750 c.p.c.].

La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a terminefinale [637, 707 c.c.](4).

Note

(1) Ossia a termine iniziale.
(2) I soggetti ai quali verrebbe devoluto il legato al verificarsi della condizione o alla scadenza del termine possono proporre ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza, quando lo ritenga opportuno, la misura e le modalità della cauzione da prestare. Il provvedimento è reclamabile avanti al Presidente della Corte d'appello (v. art. 750 del c.p.c.).
(3) La garanzia può consistere in somma di denaro. Si può prestare anche una garanzia reale, ad es. l'ipoteca (v. art. 2808 del c.c.) o personale, ad es. la fideiussione (v. art. 1936 del c.c.).
(4) Ove la cauzione non venga prestata si procede con la nomina di un amministratore (v. art. 641 c. 2 del c.c.).

Ratio Legis

Si tutelano gli interessi dei legatari sotto condizione sospensiva o a termine iniziale che potrebbero essere pregiudicati dalla cattiva amministrazione dell'onerato dopo l'apertura della successione e prima dell'avveramento della condizione o del termine.

Massime relative all'art. 640 Codice Civile

Cass. civ. n. 3708/1997

Nel caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine le spese anticipate dal legatario per la costituzione della garanzia che, ai sensi dell'art. 640 c.c. egli può pretendere dall'onerato, costringendolo a fornirla in caso di necessità, devono essere da quest'ultimo rimborsate, alla stregua deI principio generate secondo cui le spese anticipate dal creditore, per garantire il proprio credito sono a carico del debitore (nella specie il legatario aveva iscritto ipoteca sui beni dell'onerato in base ad autorizzazione del tribunale).

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Consulenze legali
relative all'articolo 640 Codice Civile

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Piani G. chiede
domenica 20/12/2020 - Friuli-Venezia
“Buonasera, con testamento nomino erede universale mia moglie e mia figlia.
Posso con un legato destinare tutti i miei gioielli di famiglia a mia nipote minorenne con disponibilità al compimento ella maggiore età?
Devo fare un elenco degli stessi con allegate foto? Nomino la madre esecutore?
Grazie.”
Consulenza legale i 27/12/2020
La volontà che si ha intenzione di esprimere nel testamento che si andrà a redigere può trovare completa attuazione senza necessità di prevedere la nomina di un esecutore testamentario, in quanto trattasi di ipotesi espressamente prevista dal legislatore.

La norma che se ne occupa, infatti, è l’art. 640 c.c., rubricato proprio “Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine”.
Il primo comma di tale norma prevede il caso in cui il testatore disponga di un legato “dopo un certo tempo”, stabilendo che, se il testore non dispone diversamente, l’onerato, ossia colui che è obbligato ad adempiere al legato, può anche essere costretto a dare idonea garanzia.

Ora, si ritiene che possa già assurgere al ruolo di efficace garanzia l’inserimento nel corpo della scheda testamentaria di un elenco dei gioielli di famiglia che si intendono lasciare alla nipote minore, in quanto tale elenco vale a scongiurare il pericolo che non tutti possano essere consegnati alla legataria al raggiungimento della sua maggiore età.

Per questa ragione, sarebbe opportuno escludere espressamente nel testamento l’obbligo per gli onerati di prestare idonea garanzia, anche perché onerati non sarebbero altri che i propri eredi legittimari.
Per quanto concerne, poi, la nomina di un eventuale esecutore testamentario, si ritiene che non sia necessario né opportuno prevedere tale figura sia perché si renderebbe necessario aprire un procedimento di volontaria giurisdizione (che va dalla accettazione della sua nomina a tutta una serie di ulteriori obblighi espressamente disciplinati dagli articoli dal 702 al 711 c.c.), sia perché di fatto sugli onerati incombe già un obbligo ex lege di amministrazione nell’interesse della legataria minore.

In tal senso può argomentarsi innanzitutto dalle norme che il codice civile detta in tema di adempimento del legato ed in particolare dagli artt. 662 e 663 c.c., norme che consentono al testatore la facoltà di porre l’onere della prestazione del legato a carico degli eredi ovvero, ex art. 663 del c.c., a carico di uno solo degli eredi, il quale, come dispone la norma, “è tenuto a soddisfarlo” (nel caso di specie l’obbligo verrebbe imposto solo in capo alla figlia del testatore, nonché madre della minore legataria).
L’onerata, a sua volta, in quanto coerede, sarà obbligata, sin dal momento dell’apertura della successione e, dunque, sin da quando riveste la posizione di semplice chiamato all’eredità, a compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione dei beni dell’eredità (cfr. art. 460 del c.c.), e pertanto sulla stessa incombe l’obbligo di conservare e custodire i gioielli di cui il testatore ha disposto a titolo di legato, per consegnarli alla legataria nominata al momento del raggiungimento della sua maggiore età.

Trattandosi di disposizione a titolo particolare, per la sua accettazione non occorre alcuna manifestazione di volontà, disponendo il primo comma dell’art. 649 del c.c. che “il legato si acquista senza bisogno di accettazione”.
Infine, per quanto concerne l’intenzione di allegare le foto dei gioielli alla scheda testamentaria, si ritiene che sia una valida soluzione sia dal punto di vista pratico (per le maggiori garanzie che può dare nella individuazione dei beni) che dal punto di vista giuridico.

Sul tema degli allegati ad un testamento olografo si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 9490 del 11.05.2015, affermando, nel caso particolare sottoposto all’esame della stessa, che il testamento olografo non perde il requisito dell’autografia allorché il testatore vi alleghi una planimetria redatta da terzi per meglio descrivere gli immobili ereditari già compiutamente indicati nella scheda testamentaria.
L’inserimento di allegati, infatti, mentre risulta del tutto lecito e consentito in materia contrattuale ex art. 1349 del c.c., fa sorgere il dubbio della sua validità in ambito testamentario, in cui vige il principio fondamentale della personalità e della necessaria autografia del testamento olografo.
Tuttavia la S.C. ha affermato che il testamento olografo non perde il requisito dell’autografia quanto il testatore vi allega delle mappe catastali da lui stesso sottoscritte (ma, ovviamente, non redatte) per meglio individuare l’oggetto delle singole attribuzioni testamentarie tramite la rappresentazione grafica dei beni.

Il medesimo principio può, dunque applicarsi nel caso di specie, purché si usi l’accortezza di apporre la propria sottoscrizione alle singole foto che vengono allegate e di inserire nel corpo della scheda testamentaria un elenco dettagliato dei gioielli che si ha intenzione di lasciare alla nipote.