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Articolo 594 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Assegno ai figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili

Dispositivo dell'art. 594 Codice Civile

(1)Gli eredi, i legatari e i donatari(2) sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto(3), a corrispondere ai figli nati fuori del matrimonio di cui all'articolo 279(4), un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580(5), se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno(6)(7).

Note

(1) Il comma è stato così modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Prevedere che i donatari siano tra i soggetti obbligati, insieme agli eredi e ai legatari, similmente a quanto avviene per l'azione di riduzione, è significativo del fatto che il legislatore ha voluto, sia pure non esplicitamente, trattare i figli non riconoscibili alla stregua di legittimari, con tutti i relativi diritti.
(3) Sono tenuti alla prestazione sia i donatari che abbiano ricevuto la liberalità mentre il de cuius era ancora in vita che quelli beneficiati tramite disposizione testamentaria.
(4) All’entrata in vigore del c.c. erano figli irriconoscibili quelli adulterini (concepiti fuori dal matrimonio con una terza persona) e quelli incestuosi (ossia nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità retta, salvo che i genitori ignorassero al momento del concepimento il vincolo tra loro esistente o che il matrimonio da cui derivi l’affinità sia dichiarato nullo).
Attualmente la categoria è priva di sostanziale rilevanza poiché il divieto di riconoscimento è venuto meno, quanto ai figli adulterini, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, per quelli incestuosi con la L. 10 dicembre 2012, n. 219.
Tuttavia, essa conserva comunque una parziale rilevanza per quanto riguarda, per esempio, i figli non riconoscibili perché nati da un rapporto incestuoso, in assenza di un'autorizzazione del giudice al riconoscimento (art. 251).
(5) Ossia all' "assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata" di cui all'art. 580 del c.c..
Nel regime precedente alla riforma si calcolava l'ammontare dell'assegno in relazione al valore dell'eredità.
(6) Benché la norma non vi faccia espresso riferimento, si ritiene che l'assegno possa essere corrisposto in denaro o in beni ereditari.
(7) Per il regime transitorio si veda l'art. 237 della L. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).

Ratio Legis

In origine, scopo della norma era quello di tutelare la famiglia legittima, impedendo ai figli irriconoscibili di partecipare, alla pari di quelli riconosciuti, alla successione.
Gli interventi normativi intervenuti nel tempo (vd. L. 19 maggio 1975, n. 151 e L. 10 dicembre 2012, n. 219) hanno progressivamente fatto venir meno tali discriminazioni, anche alla luce degli intervenuti principi costituzionali (vd. art. 30 Cost.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

290 Ho introdotto alcune modificazioni nel testo dell'art. 136 del progetto definitivo per chiarirne il significato e la portata (art. 594 del c.c.). In effetti il diritto a conseguire l'assegno vitalizio da parte dei figli non riconoscibili o non riconosciuti, funzionando come limite alla libertà di disporre per testamento, ha una certa analogia coi diritti che la legge riserva a favore dei legittimari. Ma, per evitare che si possa pensare a un'applicazione delle regole concernenti la riserva (riunione fittizia, riduzione delle donazioni e così via), ho precisato che l'assegno vitalizio costituisce un onere solo per coloro che conseguono la disponibile in base al testamento. I figli naturali non possono perciò né pretendere di calcolare la disponibile sul relictum e sul donatum, né tanto meno chiedere la riduzione delle donazioni fatte dal de cuius sulla disponibile.

Massime relative all'art. 594 Codice Civile

Corte cost. n. 494/2002

È esperibile l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali anche nelle ipotesi previste dall'art. 251, 1° comma, c.c., per l'illegittimità costituzionale dell'art. 278, 1° comma, c.c., nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini nei casi in cui il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato (art. 251 c.c.).

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