(1)Gli eredi, i legatari e i donatari(2) sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto(3), a corrispondere ai figli nati fuori del matrimonio di cui all'articolo 279(4), un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580(5), se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno(6)(7).
Note
(1)
Il comma è stato così modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2)
Prevedere che i donatari siano tra i soggetti obbligati, insieme agli eredi e ai legatari, similmente a quanto avviene per l'azione di riduzione, è significativo del fatto che il legislatore ha voluto, sia pure non esplicitamente, trattare i figli non riconoscibili alla stregua di legittimari, con tutti i relativi diritti.
(3)
Sono tenuti alla prestazione sia i donatari che abbiano ricevuto la liberalità mentre il
de cuius era ancora in vita che quelli beneficiati tramite disposizione testamentaria.
(4)
All’entrata in vigore del c.c. erano figli irriconoscibili quelli adulterini (concepiti fuori dal matrimonio con una terza persona) e quelli incestuosi (ossia nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità retta, salvo che i genitori ignorassero al momento del concepimento il vincolo tra loro esistente o che il matrimonio da cui derivi l’affinità sia dichiarato nullo).
Attualmente la categoria è priva di sostanziale rilevanza poiché il divieto di riconoscimento è venuto meno, quanto ai figli adulterini, con la riforma del diritto di famiglia del 1975, per quelli incestuosi con la L. 10 dicembre 2012, n. 219.
Tuttavia, essa conserva comunque una parziale rilevanza per quanto riguarda, per esempio, i figli non riconoscibili perché nati da un rapporto incestuoso, in assenza di un'autorizzazione del giudice al riconoscimento (art.
251).
(5)
Ossia all' "
assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata" di cui all'art.
580 del c.c..
Nel regime precedente alla riforma si calcolava l'ammontare dell'assegno in relazione al valore dell'eredità.
(6)
Benché la norma non vi faccia espresso riferimento, si ritiene che l'assegno possa essere corrisposto in denaro o in beni ereditari.
(7)
Per il regime transitorio si veda l'art. 237 della L. 19 maggio 1975, n. 151 (
Riforma del diritto di famiglia).