(massima n. 1)
Gli artt. 580 e 594 (nuovo testo) c.c., in forza dei quali ai figli naturali non riconoscibili, siano essi minorenni o maggiorenni, spetta un assegno vitalizio di natura successoria sull'eredità del padre naturale (rispettivamente, in sede di successione legittima e di successione testamentaria), sono applicabili anche in favore di colui che abbia un diverso stato di figlio legittimo, tenuto conto che tale status non è incompatibile con un'indagine da effettuarsi incidenter tantum, ai soli indicati fini patrimoniali, su una diversa procreazione naturale, anche considerando che, nella disciplina del diritto di famiglia introdotta dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, l'accertamento della genitorialità effettiva, purché non si profili l'incesto, è ammesso pure in situazione di divieto di riconoscimento per contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato (art. 278 c.c., nuovo testo, in relazione ai precedenti artt. 251 e 253). Peraltro, il diritto all'indicato assegno postula, oltre all'accertamento del suddetto fatto procreativo, l'ulteriore requisito dell'impossibilità di proporre azione per la dichiarazione giudiziale della paternità (stante il richiamo dell'art. 279 c.c. da parte dei citati arti. 580 e 594), e tale requisito va inteso nel senso d'impossibilità assoluta, cioè originaria, non d'impossibilità soltanto relativa, perché sopravvenuta, con la conseguenza che il diritto medesimo deve essere negato al figlio naturale che, divenuto maggiorenne abbia omesso di esperire, nel termine di decadenza all'uopo fissato, l'azione di disconoscimento del padre legittimo, sempreché ciò configuri una volontaria scelta circa l'incontestabilità dello status di figlio legittimo, in quanto compiuta nella consapevolezza della diversa filiazione naturale e nella ricorrenza delle condizioni previste per l'azione di disconoscimento del padre legittimo, nonché in assenza di cause di forza maggiore impeditive del tempestivo esercizio di detta azione di disconoscimento.