(massima n. 2)
L'art. 489 c.c. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato a suo nome all'ereditą, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore etą, ma soltanto la facoltą di redigere l'inventario nel termine di un anno dal compimento della maggiore etą, in guisa da garantire la sua responsabilitą intra vires hereditatis.