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Articolo 2319 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Nomina e revoca degli amministratori

Dispositivo dell'art. 2319 Codice Civile

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell'articolo 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

Ratio Legis

La norma si limita a dettare una regola suppletiva circa le maggioranze richieste per la nomina e la revoca degli amministratori della società, distinguendo in base alla fonte del potere gestorio.

Spiegazione dell'art. 2319 Codice Civile

Qualora i soci amministratori non siano nominati direttamente nell’atto costitutivo e i soci vi debbano provvedere con atto separato, la nomina e la eventuale revoca dovranno necessariamente essere approvate dalla totalità degli accomandatari e dalla maggioranza (determinata secondo le quote di partecipazione sociale) degli accomandanti.
L'atto costitutivo può tuttavia prevedere diversamente sia per quanto riguarda la deliberazione degli accomandatari che degli accomandanti.

Massime relative all'art. 2319 Codice Civile

Cass. civ. n. 26059/2022

In tema di amministrazione nella società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui l'amministratore non può che essere un socio accomandatario, l'eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta "ipso iure" anche la cessazione dalla carica di amministratore.

Cass. civ. n. 18844/2016

In tema di società di persone, il ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di esclusione del socio è ammissibile, ex art. 2287, comma 3, c.c., esclusivamente ove la società sia composta soltanto da due soci, trovando altrimenti applicazione l'art. 2287, comma 1, c.c., ai sensi del quale detta esclusione può essere deliberata a maggioranza, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che all'interno della compagine sociale siano eventualmente configurabili due gruppi di interesse omogenei e tra loro contrapposti e che il socio da escludere, in virtù del conflitto d'interessi nel quale versa, non possa esercitare il diritto di voto, dovendosi, in tal caso, la maggioranza necessaria computarsi non già sull'intero capitale sociale, bensì sulla sola parte che fa capo all'avente diritto al voto.

Cass. civ. n. 5416/1996

La revoca dell'amministratore di una società in accomandita semplice, la cui nomina sia contenuta nell'atto costitutivo, comporta una modificazione di tale atto e richiede, pertanto, in linea di principio, il consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.), siano essi accomandatari o accomandanti, in quanto l'art. 2319 — che prevede una diversa maggioranza in tema di nomina e revoca degli amministratori delle s.a.s. si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui gli amministratori vengano nominati con atto separato rispetto a quello costitutivo della società.

Cass. civ. n. 2632/1993

È invalida la clausola «di continuazione», con la quale i soci di società in accomandita semplice, nell'atto costitutivo, in deroga all'art. 2284 c.c., prevedano l'automatica trasmissibilità all'erede del socio accomandatario defunto, di cui non sia certa l'identità, unitamente alla predetta qualità di socio, anche del munus di amministratore, tenendo conto che tale designazione in incertam personam coinvolge la stessa struttura societaria, e che la funzione amministrativa, strettamente strumentale al perseguimento del fine sociale, non può essere affidata ad un soggetto che, al momento in cui è posto in essere il negozio societario, resti indeterminabile, ovvero sia individuabile con criteri di indifferenza rispetto alle sorti della società e allo scopo che i soci intendono raggiungere.

Cass. civ. n. 3028/1976

L'art. 2319 c.c., relativo alla revoca degli amministratori della società in accomandita semplice (col consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto), riguarda l'ipotesi in cui non ricorra una giusta causa, laddove, per l'ipotesi di revoca per giusta causa ha valore la regola generale, valida per tutte le società di persone per effetto dei richiami contenuti negli artt. 2315 e 2293 c.c., che conferisce ad ogni socio la facoltà di richiedere giudizialmente la revoca degli amministratori (art. 2259, terzo comma c.c.). Nelle società di persone, pur in presenza di autonomia patrimoniale, non è possibile enucleare una volontà o un interesse distinti da quelli dei singoli soci, e, in realtà, la volontà e l'interesse della società non rappresentano altro che la somma delle volontà e degli interessi dei soci. Allorché, quindi, in un procedimento avente ad oggetto la revoca dell'amministrazione di una società in accomandita semplice siano presenti tutti i soci, non può ritenersi che il contraddittorio non sia stato ritualmente costituito per la mancata citazione in giudizio della società in quanto tale.

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T.L. chiede
giovedì 17/06/2021 - Sicilia
“Sono socia accomandante con il 95% di una S.A.S con altro socio che detiene il 5% e riveste la carica di socio accomandatario. E' mia intenzione a sua insaputa di recarmi da sola davanti un notaio per cedere il 15% della mia quota ad un terzo che dovrebbe entrare come socio all'interno della società e nello stesso atto notarile, procedere alla rimozione dell'amministratore socio accomandatario e nominare Amministratore unico il nuovo socio con il 15% rivestendo la carica di accomandatario. Come procedere, visto che l'attuale socio accomandatario non vuole presentarsi davanti al notaio? non vuole nuovi soci e non vuole lasciare l'incarico di socio accomandatario. Senza la sua presenza si può rimuovere da socio accomandatario e resta dentro la società, visto che non vuole uscire come semplice socio accomandante con il suo 5%? Tale scelta visto che lo stesso non sa gestire l'incarico e la società rischia il fallimento. Grazie”
Consulenza legale i 23/06/2021
Ai sensi dell’art. 2322 del c.c., comma 2, la quota di un socio accomandante può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
L’atto costitutivo, tuttavia, può derogare alla disciplina posta dal codice civile e quindi allargare le maglie della possibilità di cessione o, al contrario, ridurla rispetto a quanto prevede il codice civile o addirittura vietare la cessione della partecipazione; di conseguenza, nell’atto costitutivo potrebbe essere prevista la cessione totalmente libera o la cessione con il consenso di una maggioranza maggiore o di tutti i soci.

Supponendo che l’atto costitutivo nulla preveda in tal senso, si deve considerare che la cessione parziale della partecipazione genera un frazionamento della quota del cedente, con diretta incidenza (in incremento) sul numero dei soci e con significative conseguenze sulle dinamiche dei processi decisionali interni alla società (ad es., decisioni in materia di esclusione).
Secondo la tesi prevalente, se anche nell’atto costitutivo fosse contenuta la clausola che ammette il libero trasferimento delle partecipazioni, non sarebbe comunque consentito il frazionamento della quota, che conserva la propria unitarietà (salvo, il consenso unanime sopravvenuto, in ossequio al generale principio dell’art. 2252 del c.c.).
In altre parole, la sostituzione dell'accomandante (e quindi la cessione della quota intera) non importa una modifica dell'atto costitutivo e, in quanto tale, non necessita del consenso unanime di tutti i soci.
Tale consenso unanime resta necessario per la cessione parziale della quota e, quindi, l'ammissione di un nuovo socio accomandante, fattispecie questa che, invece, comporta la modifica del contratto sociale e, di conseguenza, il consenso di tutti i soci, anche in presenza nell’atto costitutivo di una clausola di libera trasferibilità della quota.

Per quanto riguarda la seconda questione proposta, deve precisarsi che nella Sua società l’unico socio accomandatario è necessariamente anche amministratore (proprio in quanto unico); la qualità di socio accomandatario, tuttavia, non impone che essi sia anche amministratore.
Se l’amministratore è stato nominato direttamente con l’atto costitutivo, e ricorra una giusta causa, per la revoca è sufficiente che ci sia il consenso unanime degli altri soci (in questo caso dell’unico accomandante).
Infatti, se è vero che l’art. 2319 del c.c. per la revoca dell’amministratore nominato con atto costitutivo richiede anche il consenso dei soci accomandatari, la Corte di Cassazione ha chiarito che se l’amministratore (di una società di persone) da revocare sia anche socio non è richiesto il suo consenso ai fini di ottenere la sua revoca (il suo voto, infatti, sarebbe in evidente conflitto di interessi) (Cassazione Civile, 12 giugno 2009, n. 13761)
Pertanto se ricorre una giusta causa, il socio accomandatario che sia amministratore può essere revocato dall’incarico con il voto favorevole di tanti accomandanti che rappresentano la maggioranza del capitale da essi sottoscritto (nel caso di specie Lei solamente) espresso in una apposita delibera dell’assemblea che sia stata convocata secondo le norme interne e le procedure descritte nell’atto costitutivo.

Se ciò dovesse accadere, se cioè verrà revocata la facoltà di amministrare al socio accomandatario (l’unico accomandatario che, anche se non sarà più amministratore, resterà comunque socio accomandatario), la società si troverà in una situazione di paralisi (dato che l’amministrazione spetta per legge solo agli accomandatari) dalla quale potrà uscire o con l’immissione dall’esterno di un nuovo socio accomandatario; o con la trasformazione di un socio accomandante in socio accomandatario (che, tuttavia, nel caso di specie, comporterebbe che non ci sarebbero più soci accomandanti); o con l’immissione in società di un socio ulteriore: tutte modifiche che comportano una modifica dell’atto costitutivo e, di conseguenza, il consenso di tutti i soci.
Se non vi fosse, invece, né l’immissione di un nuovo socio accomandatario, né la trasformazione di un socio accomandante in socio accomandatario, la società dovrebbe sciogliersi (così in un caso analogo Cassazione Civile, 23 luglio 1994, n. 6871). Altrimenti, nel caso in cui vi fosse la trasformazione del socio accomandante in socio accomandatario, senza l’immissione di un nuovo socio accomandante, la società dovrebbe trasformarsi, sempre con il consenso di tutti i soci.

Nell'eventualità in cui, invece, la nomina dell’amministratore sia avvenuta in atto separato (non quindi nell’atto costitutivo), la revoca della facoltà di amministrare sarebbe sottoposta alle norme sulla revoca del mandato di cui agli artt. 1723 ss. c.c.; pertanto, in presenza di giusta causa, la revoca dovrà essere richiesta al giudice anche da un singolo socio ai sensi dell’art. 2259 del c.c., 3° comma.

La giusta causa che legittima la revoca dell’amministratore ricorre per ogni situazione che pregiudichi la gestione e, in generale, per ogni condotta che costituisca una violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e diligenza e che sia tale da incidere negativamente sul carattere fiduciario dell’incarico ricoperto.

Esiste, inoltre, la possibilità di esclusione del socio, nei casi di cui all’art. 2286 del c.c., che la legittima in caso di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (oltre che per interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici). Ai sensi dell’art. 2287 del c.c., l’esclusione va deliberata dalla maggioranza dei soci, senza computare il socio uscente, il quale ha sempre facoltà di opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esclusione. Al socio uscente va, comunque, liquidato il valore in denaro della quota, secondo quanto previsto dall’art. 2289 del c.c..

L'extrema ratio, sempre concessa al socio, è il recesso, da esercitarsi alle condizioni di cui all'art. 2285 del c.c., da integrarsi con le previsioni del contratto sociale; in tal caso, avrà diritto alla liquidazione della quota secondo le modalità, anche per tale circostanza, previste dall'art. 2289 del c.c..