L'articolo in esame richiede l
'unanimità dei consensi dei soci per le
modifiche del contratto sociale, in conformità al
carattere personale della società. Tali modifiche possono essere
oggettive o
soggettive: le prime riguardano le clausole che regolano la vita della società; le seconde riguardano i mutamenti della compagine sociale. Di conseguenza, il consenso unanime riguarda normalmente anche l'ingresso di nuovi soci.
Per alcune modificazioni dell’atto costitutivo, tuttavia, è la legge stessa a disporre l’impiego del
criterio maggioritario (ad esempio, per la decisione riguardante il compimento di
operazioni straordinarie, salvo diversa previsione del contratto sociale).
L'articolo in commento, secondo una tesi, permetterebbe di colmare il vuoto normativo in merito ai criteri di assunzione delle decisioni nelle società di persone. In particolare, la norma esprimerebbe il principio secondo cui le decisioni capaci di intaccare le
basi organizzative, legali o convenzionali della società andrebbero assunte all’
unanimità, mentre il
criterio della maggioranza dovrebbe guidare l'assunzione della decisioni afferenti alla
gestione dell'impresa.
Per quanto concerne le modificazioni dell’atto costitutivo, la medesima disposizione fa peraltro salva in ogni caso la
diversa volontà dei soci espressa nel contratto sociale. Ciò ha portato tuttavia la dottrina e la giurisprudenza a interrogarsi sull’ampiezza e sul grado di derogabilità della norma, dal momento che secondo parte degli interpreti la maggioranza non sarebbe comunque abilitata a modificare le clausole dell’atto costitutivo che vadano a delineare la complessiva posizione del socio all'interno della compagine sociale (è l’esempio dell’accomandante che venga "retrocesso" ad accomandatario, o viceversa).
Incerte sono inoltre le modalità in base alle quali le decisioni devono essere assunte, sebbene l’orientamento prevalente sembri negare la necessità di adottare il
metodo assembleare.
Nelle ipotesi in cui la legge o l’atto costitutivo prevedano la regola di maggioranza, i soci dissenzienti possono azionare i rimedi di cui all’art.
2377, disposizione ritenuta applicabile in via analogica anche alle
società di persone.