(massima n. 1)
È invalida la clausola «di continuazione», con la quale i soci di società in accomandita semplice, nell'atto costitutivo, in deroga all'art. 2284 c.c., prevedano l'automatica trasmissibilità all'erede del socio accomandatario defunto, di cui non sia certa l'identità, unitamente alla predetta qualità di socio, anche del munus di amministratore, tenendo conto che tale designazione in incertam personam coinvolge la stessa struttura societaria, e che la funzione amministrativa, strettamente strumentale al perseguimento del fine sociale, non può essere affidata ad un soggetto che, al momento in cui è posto in essere il negozio societario, resti indeterminabile, ovvero sia individuabile con criteri di indifferenza rispetto alle sorti della società e allo scopo che i soci intendono raggiungere.